22/01/2014
Il caso esaminato dai giudici della Cassazione con la sentenza n. 5644 del 10 aprile 2012, vede coinvolto il titolare di una gioielleria che aveva subito un furto. I ladri avevano praticato un buco nel vetro della vetrina ma l'allarme realizzato dalla società convenuta non aveva funzionato. Il gioielliere chiedeva, quindi, il risarcimento del danno per il furto subito.
La domanda è stata accolta in primo grado ma la Corte d'Appello ribaltava il verdetto condannando il gioielliere a pagare le spese del doppio grado perché ad avviso della Corte "mancava del tutto la prova che il furto non sarebbe stato consumato se l'impianto avesse funzionato; considerato che l'azione delittuosa si era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così limitato".
La Corte di Cassazione ha dato, invece, ragione al gioielliere chiarendo che, per quanto riguarda la prova sull'idoneità dell'impianto di allarme a scongiurare un furto, tale idoneità costituisce un fatto notorio che esenta le parti dal dover provare ciò che si deve ritenere conosciuto dal giudice e dalla collettività. "La Corte d'appello - scrive la Corte - avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto."
Milano 10/04/2012
Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.
Rovina di edificio.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.