13/01/2014
La Corte di Cassazione, con recente sentenza n.11251 del 13 marzo 2008 ha specificato che in tema di danni provocati dall'autorità giudiziaria, l'ordinamento non prevede alcun indennizzo per una imputazione ingiusta, cioè per una imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione.
E' prevista solo la riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito per: a) custodia cautelare ingiusta (art. 314 c.p.p.); b) irragionevole durata del processo (L. 24,3,2001n.89); c) condanna ingiusta accertata in sede di revisione, ovverosia errore giudiziario (art. 643 c.p.p.).
Per questo motivo, il Supremo Collegio ha respinto il ricorso proposto da un professionista -imputato per il reato di bancarotta fraudolenta, sottoposto per quasi un mese al provvedimento della custodia cautelare in carcere e definitivamente assolto per non aver commesso il fatto al termine di un processo durato sette anni- a favore del quale era già stato riconosciuto il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione carceraria subita e al ristoro del danno patrimoniale derivato dall'irragionevole durata del processo.
Il professionista chiedeva, in aggiunta, la riparazione del danno derivatogli per il decremento medio dei guadagni professionali patito nell'arco dell'intero processo, considerato che, anche dopo la scarcerazione, aveva continuato ad essere danneggiato dall'ingiusta imputazione.
Nessun appunto può essere mosso alla sentenza, in quanto la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare le norme vigenti in materia di danni provocati dall'autorità giudiziaria.
Ciononostante, la questione sollevata dal professionista toscano può rappresentare un utile spunto di riflessione per i rappresentanti del neo eletto Parlamento affinché modifichino tale disciplina che, seppure ispirata dal principio di solidarietà e volta a indennizzare la vittima di un'indebita custodia cautelare e/o di un cd. "processo lumaca" dalle inevitabili conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica che ne derivano, trascura i legittimi diritti dell'innocente ingiustamente rinviato a giudizio.
Certamente tale omissione normativa è dovuta al timore dello Stato di vedere moltiplicato considerevolmente il risarcimento nei confronti della vittima dei danni provocati dall'autorità giudiziaria, non essendovi, infatti, alcun dubbio che un' ingiusta imputazione, trascinatasi negli anni a causa delle lungaggini processuali, sia idonea a compromettere la vita personale e professionale del cittadino.
Dott. Francesca Peri
Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.
Rovina di edificio.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.