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L'affittuario dell'azienda risponde dei crediti del lavoratore antecedenti all'affitto

Esclusi dall'obbligo solo i diritti eventualmente prescritti

Il fatto.

Un lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa in modo ininterrotto dal 2 gennaio 1978 al 31 ottobre 1997, prima alle dipendenze di una ditta individuale e poi  alle dipendenze di un terzo soggetto che aveva affittato l'intera azienda.

Il lavoratore ha agito in giudizio chiedendo il pagamento dell'importo di circa € 200.000 per diverse voci retributive dovute e non corrisposte.

Il tribunale decidendo la controversia, aveva dichiarato la parziale prescrizione dei crediti più vecchi e aveva condannato l'affittuario dell'azienda al pagamento di un importo molto ridotto rispetto alla domanda originariamente proposta.

La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la controversia, ha affermato il principio giuridico secondo  cui “il cessionario di azienda acquista gli obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell'art. 2112, comma 1, cod.civ. Ne consegue che egli risponde di tutti quelli non già estinti per prescrizione.”

Nel caso sotto esame la prescrizione incominciava a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla singola maturazione del diritto trattandosi di un rapporto di lavoro che non aveva la tutela della stabilità dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori non occupando l’impresa più di 15 addetti.

Sotto quest’aspetto i lavoratori dipendenti di impresa che non garantiscono ai dipendenti la stabilità del posto di lavoro sono più tutelati economicamente rispetto a quelli della media e grande impresa perché i primi possono rivendicare il pagamento di differenze retributive che risalgono lontano nel tempo non maturando la prescrizione quinquennale oppure quella decennale dalla singola data di maturazione del diritto.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, numero 21565, depositata il 13 ottobre 2014

Principi in caso di trasferimento d'azienda

Si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà.  (Art. 2212 cod.civ.)