17/01/2014
Non di rado avviene che un'azienda riassuma alle proprie dipendenze con le vecchie mansioni e con il patto di prova un lavoratore precedentemente dimessosi. Ci si chiede se questo patto di prova sia legittimo.
La corte di cassazione intervenendo sulla controversia giuridica ha affermato che secondo il suo costante insegnamento " il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro."
La corte di cassazione continua affermando che ", il giudice del merito deve verificare se, alla data di stipulazione del secondo contratto di lavoro, sussista una necessità effettiva per la datrice di lavoro di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità complessiva del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione."
Nel caso concreto sottoposto all'esame della corte di cassazione il patto di prova non poteva considerarsi, secondo quanto correttamente affermato dalla corte di appello, " funzionale alla suddetta sperimentazione". Il patto di prova non era funzionale alla nuova assunzione perché il precedente rapporto di lavoro aveva avuto una durata di 5 anni, si era concluso per dimissioni del lavoratore motivate per ragioni di famiglia, ed era intercorso un intervello breve fra la conclusione del primo rapporto e la stipula del nuovo contratto di lavoro (circa quattro mesi). Il livello di inquadramento e le mansioni attribuite con il nuovo rapporto di lavoro di lavoro inoltre erano quelli precedentemente attribuiti al lavoratore.
Tutte queste circostanze in fatto "non potevano giustificare la previsione di un periodo di prova per il secondo contratto" mancando le sue ragioni giustificative.
Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 11 ottobre 2007 – 8 gennaio 2008, n. 138.
Milano 01/09/2008.