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All'esito della prova negativa il licenziamento orale è valido

tag  licenziamento  orale 

07/01/2014

In questo caso la forma della comunicazione del licenziamento è liberamente rimessa al datore di lavoro

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato la legittimità di un licenziamento intimato in forma orale durante l’esperimento della prova.. La motivazione è così articolata.
“Il licenziamento del lavoratore durante il periodo di prova non deve essere intimato necessariamente per "iscritto" dato che, per espresso disposto della legge n. 604/1966 (art. 10) la disciplina normativa sui licenziamenti individuali non trova applicazione nei riguardi dei lavoratori assunti in prova, quando non siano ancora decorsi (comunque) sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.
D'altra parte il "recesso" del datore di lavoro - durante il periodo di prova - non è, a stretto rigore, un vero e proprio licenziamento, dato che, come è noto, il datore di lavoro si limita, con il "recesso" a porre fine ad un rapporto solo in "formazione". Per guisa che, per il principio della libertà delle forme, non è richiesta "ad substantiam" una manifestazione scritta al riguardo (giur. costante: v. già Cass. n. 7536 del 12/10/1987; conf. Cass. n. 5634 del. 20/05/1991; Ca.ss. n. 1560 del 18/0211994).
La questione è passata indenne al vaglio della Cortc Costituzionale che con sentenza n. 541 del 2000 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art, 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati. in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 dcl 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta (v. già sent. n. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversità strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo).”

(Corte Appello di Appello sez. lavoro n.. 906 del 28/11/2006).

Milano 30/01/2007

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