13/01/2014
La corte di cassazione ha affermato che “ ove l'illiceità del comportamento del lavoratore abbia una rilevanza di carattere penale, non occorre una specifica previsione della relativa sanzione nell'ambito del codice disciplinare (cfr., originariamente, Cass. n. 10591/1991, e, poi, Cass. n. 9719/1994 - secondo cui la garanzia della previa affissione del codice disciplinare non trova applicazione ove il licenziamento disciplinare sia intimato per comportamenti del lavoratore che la coscienza sociale considera lesivi delle regole fondamentali del vivere civile, anche se tali comportamenti siano espressamente previsti come causa giustificatrice del licenziamento, per cui il licenziamento per giusta causa, di natura ontologicamente disciplinare, può fondarsi, oltre che su mancanze previste dal codice disciplinare di fonte collettiva o datoriale, anche direttamente sulla legge per violazione dei doveri fondamentali del lavoratore - (Cass. n. 4735/1995)”.
Milano 30/03/2005