13/01/2014
I documenti a sostegno delle proprie eccezioni difensive devono essere prodotti in giudizio entro 10 giorni liberi la prima udienza di comparizione fissata dal tribunale.
Se questo termine non è osservato dal convenuto che si costituisce in giudizio, si ha la decadenza dal diritto di poterli successivamente produrre.
Passato questo momento magico il documento non può essere nemmeno prodotto nel successivo giudizio di appello. La produzione dei documenti deve inoltre essere indicata in modo specifico nella comparsa di costituzione. L’omissione di questa indicazione comporta gli effetti della non produzione alla quale è equiparata.
Il datore di lavoro è stato condannato alla reintegrazione nel posto di lavoro perché la sua difesa avveniva omesso di produrre nel giudizio di primo grado la idonea documentazione diretta a provare l’elemento dimensionale dell’azienda. Nella fattispecie il datore di lavoro, per le sue dimensioni ridotte, aveva il solo obbligo risarcitorio e non quello della reintegrazione ma è stato condannato a reintegrare il lavoratore per una sua deficienza difensiva.
(Cassazione – Sezione lavoro febbraio 2008, n. 4068).
Milano 10 marzo 2000.