07/01/2014
Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. In questo contesto è del tutto irrilevante la circostanza che il datore di lavoro ignorasse lo stato di gravidanza o che la lavoratrice non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione appena avutane conoscenza. L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento della lavoratrice madre è imprescrittibile e non è soggetta a decadenza – Non si applica, per l’impugnazione, il termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604 del 1966.
La disciplina giuridica dei licenziamenti intimati in connessione con lo stato di gravidanza o di puerperio ha carattere speciale e prevede una dettagliata ed autonoma regolamentazione, priva di qualsiasi richiamo alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per farla dichiarare non è soggetta a decadenza, non prevista dalla legge, né a prescrizione, cui sono soggetti soltanto i singoli diritti logicamente dipendenti dall’accertamento della nullità (Cassazione Sezione Lavoro n. 610 del 20 gennaio 2000, Pres. Delli Priscoli, Rel. Picone).
In presenza di un licenziamento pertanto la lavoratrice madre gode di un sistema di tutela più rigido e forte rispetto al normale licenziamento.
La lavoratrice illecitamente licenziata ha diritto al pagamento della retribuzione fino al ripristino del rapporto di lavoro con il riconoscimento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Milano 25/04/2007