07/01/2014
Un'azienda ha consentito che un lavoratore effettuasse un gran numero di ore di lavoro straordinario in conseguenza delle quali si ammalava e subiva un danno anche biologico. L'azienda, avuta notizia di ciò, illic et immediate disponeva che non effettuasse più lavoro straordinario. Il lavoratore ha chiesto ugualmente al giudice di Milano il risarcimento dei danni subiti, l’azienda ha respinto la richiesta eccependo che il consenso del lavoratore e i suoi solleciti rendevano legittimo il comportamento datoriale.
La corte di appello di Milano, però, riformando la decisione, con sentenza del settembre 2006 n. 649, ha affermato il principio giuridico secondo il quale “la disponibilità dimostrata da un lavoratore a prestare lavoro eccedente la normale tollerabilità non esonera il datore di lavoro dal prestare ex art. 2087 cod. civile le idonee misure per salvaguardare la sua salute. Il datore di lavoro è, infatti, responsabile della tutela delle condizioni di lavoro dei dipendenti, al di là del consenso dagli stessi prestato, proprio per evitare che egli approfitti dello stato di bisogno del lavoratore, occupandolo in attività pericolose e usuranti.” L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
Milano 13/11/2006