15/04/2023
Lavorano nell'appalto di reception e portineria del Politecnico di Milano prestando la loro attività alle dipendenze delle 4 imprese appaltatrici che nel tempo si sono aggiudicate l'appalto; alle dipendenze dell'ultima impresa aggiudicatrice rivendicano il diritto a continuare a godere dei trattamenti migliori che hanno conseguito nei rapporti di lavoro precedenti. L'ultima impresa appaltatrice rifiuta la richiesta. Il Tribunale di Milano riconosce il diritto affermando che il passaggio dell'appalto si configura come cessione di ramo di azienda con l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. Nel caso di specie il passaggio era avvenuto senza differenze organizzative con le precedenti imprese appaltatrici: l'assetto strutturale e sostanziale del servizio era il medesimo così come gli strumenti di lavoro utilizzati e le professionalità impiegate. Ai lavoratori è stata riconosciuta l'anzianità di servizio, l'inquadramento e il tempo pieno o il tempo parziale nella misura già goduta.
La Corte di Appello ha riformato la sentenza solo perché i lavoratori, rimasti contumaci in Appello non hanno saputo fornire la prova che con il passaggio dell'appalto, l'organizzazione del servizio era rimasta la medesima senza elementi di discontinuità rispetto a prima. Corte di Appello di Milano Sentenza n. 957/22 pubbl. il 05/12/2022.