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IL LAVORO AGILE NELLA LEGGE DEL JOB ACT

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07/11/2020

MODALITA’ LAVORATIVA DI FRONTE ALL’EMERGENZA SANITARIA

Il lavoro agile, pacificamente, rientra nella figura del rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

Il lavoro agile, per essere attuato deve essere pattuito con un accordo tra le parti, datore di lavoro e lavoratore. Questa modalità della prestazione lavorativa non può essere frutto di una scelta unilaterale di una delle due parti. E necessario il consenso di entrambi. Senza questo reciproco consenso non è possibile svolgere l’attività in modalità agile.

Lo scopo dichiarato della legge sul lavoro agile è quello di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro “. Per raggiungere questo scopo, l’attività lavorativa può essere organizzata “con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

La prestazione lavorativa può essere eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il datore di lavoro continua ad essere responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

I datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

L'accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore sul lavoro agile deve essere necessariamente stipulato dal datore di lavoro e dal lavoratore per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Quest’accordo in forma scritta deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individuale in forma scritta deve prevedere anche i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso, ad iniziativa di una delle parti può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve prevedere e disciplinare l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dallo statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza.

Nell’accordo individuale sul lavoro agile devono essere individuate le condotte trasgressive del lavoratore compiute all’esterno del locale aziendale che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.        

Il datore di lavoro anche nel lavoro agile deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge e a tal fine deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

Nel lavoro agile il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

La legge non ha fatto alcun rimando alla contrattazione collettiva per la disciplina di questa figura di lavoro ma la contrattazione collettiva può prevedere una disciplina particolareggiata che allarghi i diritti e le facoltà attribuite al lavoratore e restringa quelle datoriali.

Nell’attuale emergenza sanitaria queste sono le norme che continuano a disciplinare la materia con l’obbligo del datore di lavoro di consentire lo svolgimento in lavoro agile nelle situazioni in cui ciò sia possibile.