20/09/2020
A Palazzo Reale, dal 29/7/19 al 29/9/19, è aperta la mostra "Light project" prima retrospettiva dedicata a Nanda Vigo, poliedrica artista ed architetto milanese, impegnata in molteplici progetti che spaziano dal design all' architettura e all'arte. Ha esposto le sue opere in tutto il mondo da New York ad Amsterdam, da Berlino a Milano, da Shangai a Mosca. Protagonista, fin dagli anni '60 della vita culturale milanese, ha collaborato con le figure più significative del nostro tempo. Nel 1963 si inserisce nel gruppo "Zero "di cui fanno parte artisti di tutta Europa, realizzando i suoi primi "Cronotopi ", che raccontano i diversi modi di concepire le dimensioni. Nel 1965 cura la leggendaria esposizione "Zero avantgarde " tenuta nello studio di Lucio Fontana.
Alla morte dell'artista realizza una mostra illuminando, per la prima volta, dal retro i quadri del pittore, per ottenere una suggestiva nuova interpretazione. La mostra di Milano si compone di circa 80 opere tra installazioni, sculture e progetti; racconta il percorso eccezionale fatto dall'artista nella continua ricerca ed elaborazione personale nello studio della luce, sulla trasparenza e sull'immaterialità dell'arte. Molti artisti hanno lavorato sulla struttura della luce e sulla rifrazione, ma solo Nanda Vigo ha saputo comprendere e gestire la sostanza di fondo della luce stessa e come la sua trasparenza si espande nello spazio. La mostra si sviluppa in 8 sale; le prime tre sono dedicate ai cronotopi :strutture concettuali in vetro e metallo, dalle forme geometriche semplici e dinamiche , illuminate dal neon o da luci radianti, attraverso cui lo sguardo percepisce la leggerezza e l'immaterialità. Queste opere trovano uno sviluppo ambientale nell'interessante installazione "Global Chronotopic experience ", una stanza ricoperta da specchi, in cui lo spettatore entra e sperimenta il cambiamento della dimensione spaziale. Nelle altre sale è esposta la produzione che va dagli anni '80 fino al 2000. Le installazioni in vetro "Light progression", "Trilogia ", "Deep space" sono dei veri e propri puzzle, composti da figure geometriche diverse sia nella forma che nella grandezza. Le opere sono illuminate dall'interno con giochi di luce. Emanano un chiarore quasi mistico dai toni azzurri, verdi, viola, che fanno vivere un'esperienza sensoriale perché mutano forma e grandezza a seconda dei diversi punti di osservazione. L'esempio più significativo è dato da 3 piccole installazioni, illuminate da una luce rossa e racchiuse in cornici nere, che col movimento dello spettatore si dilatano e si contraggono cambiando le loro dimensioni. Gli "Stimolatori di spazio " o "Tiger off" sono poliedri svettanti in specchio ed acciaio dalle superfici sfaccettate, che rimandano a labirintici sistemi di luce per perdersi e trovarsi. Sono figure che creano la sensazione di spazi infiniti dove può abitare l'animo umano. E' una mostra concettuale, interessante e raffinata ed esprime l'essenza stessa del modo di intendere l'arte di Nanda Vigo: "una situazione esistenziale che consenta di vivere e percepire, anche fisicamente, una realtà più alta, attraverso la contemplazione e la comunione con il tutto “. Tratto da New Art examiner.net
Luglio 2019 Loretta Pettinato
Il patto di prova, contenuti e forma
In occasione della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, le parti possono ben convenire che l’assunzione avvenga con il patto di prova. Inserire in un contratto di lavoro questo patto significa che il datore di lavoro e il lavoratore prima della scadenza del termine finale della prova, possono decidere di sciogliersi liberamente dal contratto. Lo scioglimento può avvenire dall’oggi al domani, senza alcuna conseguenza negativa per il soggetto che assume l’iniziativa di farlo. Chi si scioglie dal rapporto di lavoro non deve dare alcun preavviso e non deve pagare alcuna indennità sostitutiva. Il datore di lavoro non deve dare la prova della sussistenza di un giustificato motivo o di una giusta causa per poter intimare il licenziamento.
Il patto di prova, però, per essere valido e produrre gli effetti che abbiamo indicato, richiede dei requisiti di forma e di sostanza che possiamo così sintetizzare. Innanzitutto, il patto di prova deve essere concluso in forma scritta. Questa forma è un elemento essenziale. Se le parti dovessero stipulare il patto in forma verbale quel patto sarebbe semplicemente nullo. Non vale niente, come se non fosse mai stato concluso e voluto dalle parti. La nullità del patto di prova significa che il rapporto di lavoro è diventato definitivo e per essere risolto per iniziativa dell’azienda occorrono i rigorosi requisiti previsti dalla legge sulla giustificazione del licenziamento.
Un ulteriore requisito essenziale per la validità del patto di prova è costituito dalla indicazione delle mansioni che dovranno essere oggetto della prova. Le mansioni devono essere ben individuate e specificate nella lettera di assunzione. Le mansioni possono essere individuate anche con il semplice richiamo al contratto collettivo e all’inquadramento. Ma il contratto collettivo così richiamato deve fornire una conoscenza certa delle specifiche mansioni che dovranno essere oggetto della prova e che il lavoratore è chiamato a svolgere. Se il contratto collettivo in quel livello dovesse prevedere diversi profili professionali, la validità del patto di prova è seriamente compromessa.
Nei mesi o nei giorni della prestazione lavorativa, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzione. Lealtà esige che le mansioni svolte per provarsi reciprocamente debbano essere quelle volute e indicate nell’atto sottoscritto dalle parti.
La durata della prova varia da contratto collettivo a contratto collettivo e con riferimento al livello di inquadramento attribuito al lavoratore. Più alto è il livello più lungo può essere il patto di prova. La prova di un quadro ha necessità di un periodo di reciproca osservazione più lungo rispetto ad un operaio chiamato a svolgere mansioni semplici e ripetitive. La durata massima non può superare i sei mesi. La durata della prova può essere inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo ma non può superare la durata massima prevista dal contratto collettivo.
Il patto di prova può essere inserito anche in un contratto a tempo determinato oppure in un contratto a part time o anche in un contratto a part time e a tempo determinato. La durata della prova in un contratto a tempo determinato può essere più contenuto temporalmente rispetto a un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere l’effettiva disciplina bisogna sempre far riferimento al contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.
Concluso il contratto le parti hanno l’obbligo di esperire la prova per un congruo termine di reciproca osservazione. Lo esige la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Un patto di prova ben fatto non fa sorgere problemi nel caso in cui l’azienda prima della scadenza del termine decida di risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso in cui il patto dovesse essere nullo e l’impresa dovesse occupare più di 15 addetti, al lavoratore illegittimamente licenziato spetta un risarcimento del danno che va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Se l’impresa è di dimensioni più contenute il risarcimento va da due a sei mensilità della retribuzione. In tutti i casi la retribuzione mensile si calcola facendo riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del tfr. Nella realtà sono frequenti i casi di nullità del patto di prova per assenza dei requisiti che abbiamo indicato. I principi sono chiari ma la loro esistenza non sempre è ben conosciuta da chi nell’azienda gestisce le assunzioni e conclude i contratti di lavoro.