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LA MILANO DEL LIBERTY O ART NOUVEAU

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20/09/2020

Conoscere la città

Eclettica anche in architettura, tra palazzi antichi e grattacieli, Milano conserva ancora una città fatta di pietra e ferro, di stucchi e bronzi, di vetri istoriati, mosaici e ceramiche.. E' la Milano del Liberty, quello stile "Art Nouveau", particolare e modernista, innovativo nell'uso dei materiali, che ebbe successo più di cent'anni fa ormai, agli inizi del '900. Palazzi , piazze, monumenti, frutto dell'estro e della creatività di architetti, artisti ed artigiani come Giuseppe Sommaruga o Alessandro Mazzucotelli, diedero un volto nuovo alla città, promuovendo una evoluzione stilistica al passo coi tempi, con i cambiamenti sociali ed economici e con la borghesia, legata all'industria ed al commercio, desiderosa di mostrare la propria ricchezza attraverso stili architettonici nuovi ed appariscenti.

Conoscere una città significa andare alla ricerca della sua identità e a Milano questa identità la si ritrova nelle tante architetture sparse qua e là che meritano di essere riscoperte magari passeggiando col naso all'insù, attratti da decorazioni, fregi floreali e vegetali realizzati su vetro o con il ferro battuto, ceramiche dipinte sulle facciate e forme fantasiose e leggere, a volte un po' ripetitive,  ma comunque straordinarie per abilità di esecuzione ed uniche di uno stile che ebbe vita breve ma feconda. La maggior parte delle architetture e delle decorazioni Art Nouveau si trova nelle zone centrali di Milano, dove i palazzi ancora portano i nomi dei primi proprietari. Uno degli edifici più rappresentativi di Art Nouveau è Casa Galimberti. Costruita tra il 1902 ed il 1905, è un superbo esempio di utilizzo della maiolica decorativa e del ferro battuto. La superficie esterna del'edificio è rivestita da piastrelle dipinte che, simili ad un mosaico, tratteggiano figure maschili e femminili in un intreccio di piante fiorite e rigogliose. Un insieme decorativo di  grande impatto visivo. Anche Casa Campanini, progettata nel 1906, combina vetri policromi, ferro battuto, affreschi all'interno e cemento modellato. L'uso del cemento  era frequente perché rappresentava una continuazione dell'uso tradizionale dello stucco ma in chiave innovativa.  Una citazione merita l'Acquario Civico, istituito per l'Esposizione Universale del 1906 a Milano. Esso rappresenta una delle maggiori espressioni di Art Nouveau con la rappresentazione del mondo marino e sottomarino attraverso fregi, ceramiche e sculture.

Il Cimitero Monumentale della città è un vero museo di scultura a cielo aperto. Fregi, mosaici e marmi policromi furono utilizzati, in modo spesso fantasioso, per decorare le tombe dei ricchi borghesi, desiderosi di mostrare il proprio prestigio anche negli arredi funebri. Intorno al 1915 la stagione  del Liberty stava già per concludersi, lasciandosi alle spalle importanti testimonianze di questo stile.. Mi piace citare, come ultimo esempio, un edificio Art  Nouveau del 1910, Casa Sartorio, la cui sagoma ricorda il ferro da stiro. Anche Milano dunque, come New York, ha il suo piccolo "Flatiron Building"! Un itinerario curioso ed interessante, questo proposto, in una città, Milano, sempre in evoluzione e che oggi vede sorgere moderni grattacieli di vetro ed acciaio. Ma questa è un'altra storia.

                                   Graziella Colombo

Il patto di prova, contenuti e forma

In occasione della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, le parti possono ben convenire che l’assunzione avvenga con il patto di prova. Inserire in un contratto di lavoro questo patto significa che il datore di lavoro e il lavoratore prima della scadenza del termine finale della prova, possono decidere di sciogliersi liberamente dal contratto. Lo scioglimento può avvenire dall’oggi al domani, senza alcuna conseguenza negativa per il soggetto che assume l’iniziativa di farlo. Chi si scioglie dal rapporto di lavoro non deve dare alcun preavviso e non deve pagare alcuna indennità sostitutiva. Il datore di lavoro non deve dare la prova della sussistenza di un  giustificato motivo o di una giusta causa per poter intimare il licenziamento.

Il patto di prova, però, per essere valido e produrre gli effetti che abbiamo indicato, richiede dei requisiti di forma e di sostanza che possiamo così sintetizzare. Innanzitutto, il patto di prova deve essere concluso in forma scritta. Questa forma è un elemento essenziale. Se le parti dovessero stipulare il patto in forma verbale quel patto sarebbe semplicemente nullo. Non vale niente, come se non fosse mai stato concluso e voluto dalle parti. La nullità del patto di prova significa che il rapporto di lavoro è diventato definitivo e per essere risolto per iniziativa dell’azienda occorrono i rigorosi requisiti previsti dalla legge sulla giustificazione del licenziamento.

Un ulteriore requisito essenziale per la validità del patto di prova è costituito dalla indicazione delle mansioni che dovranno essere oggetto della prova. Le mansioni devono essere ben individuate e specificate nella lettera di assunzione. Le mansioni possono essere individuate anche con il semplice richiamo al contratto collettivo e all’inquadramento. Ma il contratto collettivo così richiamato  deve fornire una conoscenza certa delle specifiche mansioni che dovranno essere oggetto della prova e che il lavoratore è chiamato a svolgere. Se il contratto collettivo in quel livello dovesse prevedere diversi profili professionali, la validità del patto di prova è seriamente compromessa.

Nei mesi o nei giorni della prestazione lavorativa, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzione. Lealtà esige che le mansioni svolte per provarsi reciprocamente debbano essere quelle volute e indicate nell’atto sottoscritto dalle parti.

La durata della prova varia da contratto collettivo a contratto collettivo e con riferimento al livello di inquadramento attribuito al lavoratore. Più alto è il livello più lungo può essere il patto di prova. La prova di un quadro ha necessità di un periodo di reciproca osservazione più lungo rispetto ad un operaio chiamato a svolgere mansioni semplici e ripetitive. La durata massima non può superare i sei mesi. La durata della prova può essere inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo ma non può superare la durata massima prevista dal contratto collettivo.

Il patto di prova può essere inserito anche in un contratto a tempo determinato oppure in un contratto a part time o anche in un contratto a part time e a tempo determinato. La durata della prova in un contratto a tempo determinato può essere più contenuto temporalmente rispetto a un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere l’effettiva disciplina bisogna sempre far riferimento al contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.

Concluso il contratto le parti hanno l’obbligo di esperire la prova per un congruo termine di reciproca osservazione. Lo esige la buona fede nell’esecuzione del contratto.

Un patto di prova ben fatto non fa sorgere problemi nel caso in cui l’azienda prima della scadenza del termine decida di risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso in cui il patto dovesse essere nullo e l’impresa dovesse occupare più di 15 addetti, al lavoratore illegittimamente licenziato spetta un risarcimento del danno che va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Se l’impresa è di dimensioni più contenute il risarcimento va da due a sei mensilità della retribuzione. In tutti i casi la retribuzione mensile si calcola facendo riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del tfr. Nella realtà sono frequenti i casi di nullità del patto di prova per assenza dei requisiti che abbiamo indicato. I principi sono chiari ma la loro esistenza non sempre è ben conosciuta da chi nell’azienda gestisce le assunzioni e conclude i contratti di lavoro.