06/09/2020
Nei romanzi che costituiscono la Trilogia della solitudine (Il processo, America, il Castello), K è l’iniziale dei nomi dei protagonisti, altrettanti alter ego dell’autore, lo scrittore ceco Franz Kafka.
I romanzi, incompiuti, sono attraversati da un profondo senso di solitudine e di angoscia, dall’idea dell’uomo schiacciato da un’opprimente burocrazia, leit-motiv di queste storie, insieme al senso di colpa, che non può essere espiata, perché non può essere conosciuta. Il protagonista del Processo, infatti, ignora di che cosa venga accusato; oppure la sua colpa è del tutto irrilevante rispetto al castigo inferto (America); l’agrimensore K. si consuma inutilmente nell’attesa di poter essere ammesso alla fortezza (Il Castello) senza riuscirci per una serie di assurdi passaggi burocratici.
La Fondazione Prada di Milano celebra il genio dello scrittore con una mostra ispirata alla Trilogia e concepita come un trittico che comprende un film, un’opera sonora ed un’installazione.
Il film di Orson Welles, il Processo, con un inquietante Anthony Perkins protagonista e il regista stesso nel ruolo dell’avvocato, è una potente rappresentazione in bianco e nero dell’uomo qualunque preso negli ingranaggi del potere giudiziario: personaggi enigmatici circondano K., che si aggira in ambienti desolati o sovraffollati (il Tribunale), fino alla tragica conclusione. La razionalità umana scompare nell’universo impenetrabile del Tribunale e la degradazione di ogni norma è visibile nello sfacelo degli ambienti, nel disordine e nella sporcizia.
Le immagini del film mi accompagnano fino ad un altro grande ambiente della Fondazione, simile ad una fortezza, dove i Tangerine Dream, una band tedesca, rievocano le atmosfere del Castello attraverso una magnetica musica elettronica.
Oggi, in tempi di lock down per la pandemia, ripenso a ciò che un personaggio del romanzo dice all’agrimensore K., che non capisce nulla di quel che deve fare per entrare al Castello. Tutto è concepito perché lui non lo capisca “Dovunque lei vada sia sempre consapevole di una cosa, e cioè che Lei è nell’ignoranza più totale, e sia prudente “. Ho anch’io provato questa sensazione, di non capire ciò che stava succedendo intorno a me, e non solo a causa delle informazioni degli esperti e del governo, molte volte contradditorie o errate, ma soprattutto per il clima di angosciosa attesa: ci sarà un rimedio a questo male? Arriverà sotto forma di un farmaco? Di un vaccino? Mi sono sentita come K., impotente ma ligia alle regole che non sempre comprendevo.
E infine, per ritornare alla mostra, il “colpo di teatro” finale: la ricostruzione visionaria del “gran teatro dell’Oklahoma”, citato nel terzo romanzo, America, dove Karl Rossmann, un sedicenne accusato di aver sedotto una cameriera e perciò cacciato di casa dal padre, viene mandato in America per cancellare la sua colpa. Nel Paese che sembra incarnare l’idea stessa di una libertà sconfinata, Karl perde i suoi sogni, si smarrisce. L’installazione di Martin Kippenberger “The happy end of Franz Kafka’s Amerika” si rifà alla parte del romanzo in cui il protagonista cerca un’occupazione nel “teatro più grande del mondo”. L’artista tedesco ricrea un campo da calcio, dove inserisce oltre 40 combinazioni di tavole e sedie, elementi di design, vintage e da mercatino delle pulci. Lo scopo è di rievocare i colloqui di lavori che si potrebbero svolgere attorno a quei tavoli. Il titolo dell’installazione si richiama a un happy end, raro nei romanzi di Kafka. In realtà, lo scrittore descrive l’America non come terra di opportunità (come sperava il giovane Rossmann) ma come un mondo dominato dallo sfruttamento e dalla sopraffazione.
Come fa notare il curatore Udo Kittelmann, la mostra può essere considerata una narrazione dei “moventi più oscuri della vita umana”, come pensava Walter Benjamin riferendosi all’opera di Kafka. I tre elementi del trittico, paragonabili ad una pala d’altare, in cui la tavola centrale è costituita da America, e gli altri due elementi formano i pannelli laterali, definiscono una visione delle inquietudini della vita. In fondo, come ha scritto Kafka,“…l’Inconcepibile è inconcepibile, e questo si sapeva”.
Giugno 2020 Liviana Martin
P. s L'articolo è pubblicato su New art examiner del mese di luglio agosto 2020
Il patto di prova, contenuti e forma
In occasione della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, le parti possono ben convenire che l’assunzione avvenga con il patto di prova. Inserire in un contratto di lavoro questo patto significa che il datore di lavoro e il lavoratore prima della scadenza del termine finale della prova, possono decidere di sciogliersi liberamente dal contratto. Lo scioglimento può avvenire dall’oggi al domani, senza alcuna conseguenza negativa per il soggetto che assume l’iniziativa di farlo. Chi si scioglie dal rapporto di lavoro non deve dare alcun preavviso e non deve pagare alcuna indennità sostitutiva. Il datore di lavoro non deve dare la prova della sussistenza di un giustificato motivo o di una giusta causa per poter intimare il licenziamento.
Il patto di prova, però, per essere valido e produrre gli effetti che abbiamo indicato, richiede dei requisiti di forma e di sostanza che possiamo così sintetizzare. Innanzitutto, il patto di prova deve essere concluso in forma scritta. Questa forma è un elemento essenziale. Se le parti dovessero stipulare il patto in forma verbale quel patto sarebbe semplicemente nullo. Non vale niente, come se non fosse mai stato concluso e voluto dalle parti. La nullità del patto di prova significa che il rapporto di lavoro è diventato definitivo e per essere risolto per iniziativa dell’azienda occorrono i rigorosi requisiti previsti dalla legge sulla giustificazione del licenziamento.
Un ulteriore requisito essenziale per la validità del patto di prova è costituito dalla indicazione delle mansioni che dovranno essere oggetto della prova. Le mansioni devono essere ben individuate e specificate nella lettera di assunzione. Le mansioni possono essere individuate anche con il semplice richiamo al contratto collettivo e all’inquadramento. Ma il contratto collettivo così richiamato deve fornire una conoscenza certa delle specifiche mansioni che dovranno essere oggetto della prova e che il lavoratore è chiamato a svolgere. Se il contratto collettivo in quel livello dovesse prevedere diversi profili professionali, la validità del patto di prova è seriamente compromessa.
Nei mesi o nei giorni della prestazione lavorativa, il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni indicate nella lettera di assunzione. Lealtà esige che le mansioni svolte per provarsi reciprocamente debbano essere quelle volute e indicate nell’atto sottoscritto dalle parti.
La durata della prova varia da contratto collettivo a contratto collettivo e con riferimento al livello di inquadramento attribuito al lavoratore. Più alto è il livello più lungo può essere il patto di prova. La prova di un quadro ha necessità di un periodo di reciproca osservazione più lungo rispetto ad un operaio chiamato a svolgere mansioni semplici e ripetitive. La durata massima non può superare i sei mesi. La durata della prova può essere inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo ma non può superare la durata massima prevista dal contratto collettivo.
Il patto di prova può essere inserito anche in un contratto a tempo determinato oppure in un contratto a part time o anche in un contratto a part time e a tempo determinato. La durata della prova in un contratto a tempo determinato può essere più contenuto temporalmente rispetto a un contratto a tempo indeterminato. Per conoscere l’effettiva disciplina bisogna sempre far riferimento al contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.
Concluso il contratto le parti hanno l’obbligo di esperire la prova per un congruo termine di reciproca osservazione. Lo esige la buona fede nell’esecuzione del contratto.
Un patto di prova ben fatto non fa sorgere problemi nel caso in cui l’azienda prima della scadenza del termine decida di risolvere il rapporto di lavoro. Nel caso in cui il patto dovesse essere nullo e l’impresa dovesse occupare più di 15 addetti, al lavoratore illegittimamente licenziato spetta un risarcimento del danno che va da un minimo di 6 a un massimo di 36 mensilità. Se l’impresa è di dimensioni più contenute il risarcimento va da due a sei mensilità della retribuzione. In tutti i casi la retribuzione mensile si calcola facendo riferimento alla retribuzione utile per il calcolo del tfr. Nella realtà sono frequenti i casi di nullità del patto di prova per assenza dei requisiti che abbiamo indicato. I principi sono chiari ma la loro esistenza non sempre è ben conosciuta da chi nell’azienda gestisce le assunzioni e conclude i contratti di lavoro.