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Orario di lavoro a tempo parziale: i contributi sono dovuti come da contratto sottoscritto dalle parti

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13/08/2020

A nulla vale che il lavoratore abbia eseguito in realtà delle ore di lavoro inferiori

 L’azienda assume un lavoratore con un contrasto a tempo parziale di dieci ore settimanali. Nella realtà effettiva il lavoratore di fatto ha prestato un’attività lavorativa inferiore alle ore indicate nel contratto scritto. Conseguentemente l’azienda ha eseguito il versamento dei contributi previdenziali sulle ore di lavoro effettivamente osservato e non sull’orario di lavoro originariamente pattuito tra le parti e formalizzato per iscritto. L’Inps, in sede di ispezione, ha contestato il versamento dei contributi previdenziali ritenendolo insufficiente rispetto al contenuto del contratto scritto e ha intimato all’azienda il versamento dei contributi previdenziali sull’intero orario contrattuale di lavoro risultante dal contratto di lavoro parziale di dieci ore settimanali che le parti avevano formalizzato. La modificazione dell’originario orario di lavoro tra il lavoratore e l’azienda non è mai stata formalizzata in un contratto scritto. L’azienda ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale emessa per il pagamento dei contributi evasi. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno dato ragione all’azienda e hanno rigettato la pretesa dell’Istituto previdenziale.

L’Inps ha proposto ricorso in Cassazione.

La Cassazione con una sentenza molto articolate e ricca di argomentazioni giuridiche, ha ribalto le due precedenti decisioni e ha accolto il ricorso dell’istituto previdenziale; per la Cassazione sussiste l’obbligo dell’azienda di versare i contributi sulle dieci ore di lavoro settimanali a part time e non sul numero inferiore di ore che si assumono essere state eseguite di fatto. Per la Cassazione “ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto è richiesto il requisito della forma scritta, con conseguente onere delle parti di riprodurre per iscritto il rapporto”.
Il principio giurisprudenziale è quello di consentire l’applicazione del minimale contributivo orario solo in presenza di validi contratti part time stipulati ai sensi del cit. D.L. n. 726 del 1984, poiché tale regime di favore in tanto si giustifica in quanto si sia in presenza d’un contratto stipulato per iscritto, che indichi le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, affinché gli organi amministrativi di controllo - cui deve essere inviata entro trenta giorni una copia del contratto medesimo - possano effettuare le dovute verifiche. Tale ratio risulterebbe frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti il cui contenuto, proprio perché non risultante da atto scritto, restasse di incerta individuazione";
Questa ratio, in quanto indipendente dalla validità della pattuizione del part time tra le parti del contratto di lavoro, resta riferibile anche ai casi in cui, nel regime di cui al D.lgs. n. 61 del 2000, la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem”.
Su questi principi per la Cassazione merita l’accoglimento del ricorso dell’Inps, “giacché è incontestato che il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato per iscritto tra le parti aveva ad oggetto dieci ore settimanali di impegno lavorativo, mentre poi ne risultavano pagate ed espletate la metà, configurandosi così una sostanziale riduzione oraria non concordata e pure esigente la forma scritta (Cass. n. 28517 del 2019)”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 16864/20; depositata il 10 agosto

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