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Assente dal lavoro per malattia, si dedica al carico e scarico della legna e al trasporto di taniche

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29/06/2020

La Cassazione ritiene legittimo il licenziamento per giusta causa

Con sentenza del  giugno 2018, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Novara e rigettava la domanda proposta da I.G. nei confronti della Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per aver l'impresa datrice, ricorrendo ad un'agenzia investigativa, accertato a carico del primo lo svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia addotto a giustificazione dell'assenza dal lavoro.

La decisione della Corte di appello  discende dall'aver questa ritenuto legittimi gli accertamenti investigativi, corrette le valutazioni del primo giudice circa la valenza confessoria attribuita alle giustificazioni rese dal dipendente anche in relazione alle operazioni di carico manuale della legna, la rilevanza degli ulteriori comportamenti addebitati, l'inattendibilità dei testi sentiti ed, infine, provato anche in via presuntiva il compimento di sforzi non consentiti dalle prescrizioni mediche.

Contro la sentenza ha proposto impugnazione in cassazione il lavoratore ma senza successo. I motivi di impugnazione per la Cassazione “devono ritenersi inammissibili, atteso che il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all'idoneità delle condotte tenute dal ricorrente a porre in pericolo e a ritardare potenzialmente la guarigione in quanto lo stesso era tenuto ad astenersi dal compiere attività che potevano comportare un sia pur minimo impegno fisico o anche solo apprezzabili sollecitazioni agli arti superiori si rivela sostenuto da argomentazioni ineccepibili sul piano logico e giuridico che le censure mosse non valgono ad inficiare cosicché rispetto a queste le prime risultano tali da resistervi; si deve infatti osservare come, da un lato, il valore confessorio attribuito dalla Corte territoriale alle giustificazioni del ricorrente e qui non disconosciuto rilevino al fine di fondare, anche in via presuntiva, il giudizio sulla veridicità delle condotte addebitate e sull'inattendibilità dei testi e come, dall'altro, la corretta considerazione per cui la consumabilità delle condotte non dipende dalla concreta e accertata incidenza ex post delle attività del lavoratore sul processo di guarigione bensì sulla loro potenziale idoneità ad interferire con tale processo valgano ad avvalorare la decisione di mancata ammissione della richiesta CTU e la conclusione, non certo smentita dal rilievo del ricorrente per cui il periodo di rigorosa osservanza del riposo doveva ritenersi, alla luce del certificato medico scaduto, il giorno precedente a quello in cui si era accertato fossero state tenute quelle condotte, per cui il dovere di correttezza e buona fede doveva indurre il ricorrente ad astenersi da attività, come il carico e scarico della legna o il trasporto di taniche o anche la guida di un trattore, potenzialmente idonee a pregiudicare il recupero."

Cassazione  Camera di Consiglio, il 10 dicembre 2019, Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020.

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