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Nel contratto di appalto sussiste l'obbligo solidale del committente anche per le ferie non godute, la riduzione dell'orario di lavoro e le ex festività

Questo orientamento è seguito da più giudici del tribunale di Milano

Una lavoratrice, assumendo di aver lavorato in un appalto concesso dalla Leroy Merlin di Milano, ha rivendicato il diritto di percepire la retribuzione degli ultimi mesi lavorati, le ferie non godute, il compenso dovuto per la riduzione dell'orario di lavoro, per le ex festività, per i ratei di 13ª, 14ª e per il trattamento di fine rapporto. La lavoratrice ha dato la prova di aver prestato la sua attività lavorativa nell’appalto mentre il datore di lavoro e la società committente Leroy Merlin non hanno fornito alcuna prova sulla estinzione del loro obbligo di pagamento della retribuzione e dei vari istituti rivendicati.

L'impresa appaltante Leroy Merlin ha eccepito a sua difesa che, quale committente, non aveva comunque la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del d.lgs. 276/2003 per le ferie non godute, la riduzione dell'orario di lavoro e le ex festività richiesti in pagamento dalla lavoratrice. Il tribunale di Milano, però, ha accolto la domanda della lavoratrice perché ha condiviso l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "Per quanto concerne l'indennità sostitutiva delle ferie, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali; deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto”.

Il giudice, in questa sentenza, ha richiamato altre sentenze della sezione lavoro del tribunale di Milano che hanno condiviso il medesimo orientamento : Trib. Milano, sez. lav., 26 settembre 2014, n. 2225, est. Dossi, n. 2151/2018 del 26/07/2018 est. Colosimo e n. 1617/2019 del 26/06/2019 est. Moglia).

Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 1855 pubblicata il 17 luglio 2019, giudice Dottor Antonio Lombardi.

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).