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Negli appalti pubblici non vi è l’obbligo solidale della legge Biagi del 2003

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19/08/2021

Il lavoratore è privo di tutele contro l’impresa appaltatrice inadempiente degli obblighi retributivi e contributivi

 

La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, nel pronunciare sulla causa promossa da un lavoratore che aveva prestato la sua opera a favore di una società di diritto privato avverso il Ministero della Giustizia, quale committente delle lavorazioni presso le quali il lavoratore aveva operato, dopo avere ritenuto che il primo giudice avesse invalidamente condannato il Ministero ai sensi dell'art. 1676 c.c., perché quella domanda non era stata proposta, in accoglimento dell'appello incidentale del lavoratore condannava sempre il Ministero della Giustizia al pagamento delle retribuzioni inevase, ma ai sensi dell'art. 29 d. Igs. 276/2003. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per Cassazione.

La Cassazione ha accolto integralmente il ricorso del Ministero con la seguente motivazione: “ Con l'unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia afferma la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 29, co. 1 e 2 d. Igs. 276/2003, sostenendo che tale norma sulla responsabilità solidale dei committenti rispetto ai crediti retributivi maturati dai lavoratori nel prestare la loro opera nei lavori appaltati, non trovi applicazione nei riguardi delle Pubbliche Amministrazioni; il motivo è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato, conorientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp.  att. c.p.c., che «in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, Gomma 2, del richiamato decreto, dovendosi ritenere che l'art. 9 del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. nella I. n. 99 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità del suddetto articolo 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, non abbia carattere di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, avendo solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni» (Cass. 10 ottobre 2016, n. 20327; Cass. 19 aprile 2018, n. 20327; in precedenza, già Cass. 7 luglio 2014,

n. 15432)”.

Cassazione Civile Ord. Sez. Lavoro   num. 23061 anno 2021. Data pubblicazione: 17/08/2021.

 

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).