03/01/2020
La corte di Cassazione, con indirizzo ormai consolidato, afferma che la disciplina del licenziamento collettivo di cui alla legge 223 del 23 luglio 1991, è una “disciplina a carattere generale di cui è prevista l'eccezionale non applicazione solo nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.” In tutti gli altri casi la normativa sui licenziamenti collettivi si applica normalmente. Una diversa interpretazione della complessiva normativa, per la corte di cassazione, “confliggerebbe con il principio di eguaglianza.”
La stessa Corte, con riferimento alla legge 223 del 23 luglio 1991, ha fatto rilevare che “l'art. 24 cit. non contiene alcuna deroga espressa per i dipendenti di imprese editrici né segnatamente per i giornalisti. Ed anzi il terzo comma dell'art. 16 della medesima legge n. 223 del 1991 pone a carico dell'INPGI l'indennità di mobilità in favore dei giornalisti disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 cit.; sicché può inferirsi che al licenziamento collettivo dei giornalisti si applicano le ordinarie garanzie procedimentali ed i criteri legali di scelta previsti in generale senza che sia fatta alcuna riserva di salvezza di un ipotetico regime speciale di un licenziamento collettivo a garanzie ridotte.” La Corte di Cassazione ha, così, affermato che l’impresa editrice, al pari dei datori di lavoro in genere, deve rispettare la procedura di intimazione del licenziamento collettivo ed è tenuta, in aggiunta, al versamento in favore del giornalista licenziato dell’indennità aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione in esecuzione dell’articolo 36 della legge 416/81. Oltre naturalmente al preavviso e alle competenze di fine rapporto.
La sentenza della cassazione, più importante e significativa, è quella della sez. Lavoro, 27-10-2003, n. 16126.
Milano 8 gennaio 2007.
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Contratto a tempo determinato disciplina vigente
La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro
La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.
Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.
Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro
L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.
Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.