03/01/2020
Il licenziamento disciplinare di un dirigente, qualunque ruolo ricopra in azienda, deve essere adottato per la sua validità dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebito di cui all’art. 7 dello statuto dei lavoratori. Senza aver consentito al dirigente il legittimo diritto di difesa, il licenziamento è da ritenersi nullo. Tra le tante si segnala la seguente sentenza della corte suprema di cassazione.
“Come affermato, da ultimo, dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema "le garanzie procedimentali dettate dalla L. 20 marzo 1970, n. 300, art. 7, commi 2 e 3, devono trovare applicazione nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente - a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell'impresa - sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturisce l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici assegnare all'inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall'accertamento della sussistenza dell'illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso" (v. Cass. S.U. 30-3-2007 n. 78880).”
Cassazione civile sez. lav. 27/05/2008 N,13812