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Il licenziamento illegittimo del dirigente

senza diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dirigente nel nostro ordinamento non ha garanzia di stabilità. Il dirigente può essere licenziato ad nutum. Egli, solo nel caso in cui al rapporto sia stata prevista l’applicazione di un contratto collettivo che preveda un risarcimento monetario in caso di licenziamento ingiustificato, può invocare l’erogazione di questa indennità ma senza che il rapporto di lavoro si ricostituisca. La ricostituzione può avvenire solo nel caso in cui il licenziamento sia intimato in forma orale oppure sia stato intimato per discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale.

Sul concetto di giustificatezza del licenziamento riportiamo questa sentenza della Corte di Cassazione che ne spiega la portata e il significato.

"Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e la nozione di "giustificatezza" posta dalla contrattazione collettiva al fine della legittimità del suo licenziamento non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della stessa legge n. 604 del 1966. Ne consegue che, ai fini dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta "giustificatezza" non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa. In ogni caso, il recesso in questione non può risultare privo di qualsiasi giustificazione sociale perché concretizzantesi unicamente in condotte lesive, nella loro oggettività, della personalità del dirigente e, al fine di accertare la configurabilità del diritto del dirigente all'indennità supplementare di preavviso, l'ingiustificatezza del recesso datoriale può evincersi da una incompleta o inveritiera comunicazione dei motivi di licenziamento ovvero da un'infondata contestazione degli addebiti, potendo tali condotte rendere quantomeno più disagevole la verifica che il recesso sia eziologicamente riconducibile a condotte discriminatorie ovvero prive di adeguatezza sociale" (Cass. n. 27197/2006). La Corte di appello ha pertanto correttamente verificato che, posta l'esistenza di una valida ragione di ordine produttivo ed economico a monte del recesso, questo non fosse irragionevole e discriminatorio ed ha verificato che era stato disposto nei confronti di soggetto che aveva già raggiunto i requisito per la pensione di vecchiaia come previsto dallo stesso accordo con Federquadri.”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 ottobre 2014 – 16 febbraio 2015, n. 3045

 

Nel sistema americano, si licenzia come nel film "Tra le Nuvole" che vi proponiamo in una delle scene

www.youtube.com/watch?v=70nEJ32g-Y0

 

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