03/01/2020
Gli eredi di un dipendente deceduto agiscono contro l’azienda per ottenere, nella loro qualità di eredi, il risarcimento dei danni spettante al loro congiunto che non l’ha potuto riscuotere per essere deceduto anzitempo. In particolare chiedevano che fossero ritenuti legittimati a riscuotere il risarcimento dei danni spettante al loro congiunto a titolo di danno biologico maturato nell’intervallo temporale tra l’insorgere della malattia e il sopravvento del decesso.
La Cassazione ha riconosciuto il diritto degli eredi affermando: “In caso di lesione che abbia portato anche a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima (in senso non dissimile si erano espresse, peraltro, Cass., sez. 3^, 14.2.2007, n. 3260 e Cass. sez. 3^, 2.4.2001, n. 4783)” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29759/17; depositata il 12 dicembre.