03/01/2020
Il danno differenziale da infortunio sul lavoro è il danno che il lavoratore ha subito ma che non è stato risarcito dall’Inail. Il danno differenziale è costituito essenzialmente dal danno biologico e dal danno morale e da quei particolari e ulteriori danni che, pur esistendo, non trovano ingresso nei criteri che per legge adotta l’inali per la liquidazione. Questi danni di cui risponde direttamente la persona dell’imprenditore devono essere provati in modo rigoroso dal lavoratore che li deduce. Il danno liquidato dall’inail nella sua totalità è composto da varie voci previste imperativamente per legge. Il danno differenziale è il danno che la parte danneggiata ha effettivamente subito in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’azienda e deve essere liquidato secondo i parametri previsti dal codice civile. Dal confronto tra danno risarcibile con le norme del codice civile e danno risarcibile per legge dall’Inail nasce l’eventuale danno ancora spettante per differenza.
La legge n. 14/2018 ha modificato i criteri di liquidazione del danno differenziale da infortunio sul lavoro intervenendo in modo deciso sulla vigente normativa. Prima dell'entrata in vigore della legge, la comparazione dei due diversi criteri di risarcibilità dei danni doveva avvenire per singoli istituti; nel caso di risultanza di una differenza a favore del lavoratore, l'impresa era condannata al pagamento di questo differenziale per lo specifico istituto esaminato (inabilità temporanea, assoluta e relativa, invalidità permanente, danno biologico). La nuova legge del 2018, ha previsto esplicitamente che il danno differenziale sia il risultato che si ottiene sottraendo dal risarcimento "complessivamente calcolato per il pregiudizio oggetto di indennizzo" la indennità che a qualsiasi titolo è stata liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto dall'Inail. L'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l'esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate considerate in modo unitario. Questa norma non ha effetti retroattivi; essa si applica agi infortuni sul lavoro avvenuti in epoca successiva alla sua entrata in vigore. Agli infortuni sul lavoro, avvenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi la vecchia normativa, sia pur diversamente interpretata dai giudici.