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Una signora cade sulle scale della piscina e chiede il risarcimento dei danni per le lesioni subite

I giudici respingono la richiesta perché la signora non è riuscita a dare la prova della responsabilità del proprietario della piscina

Una signora  cade sulle scale di accesso agli spogliatoi di una piscina; ritiene il proprietario della piscina responsabile dei danni subiti. Promuove azione giudiziaria sostenendo di essere caduta dal secondo gradino di accesso agli spogliatoi ed ha dedotto la responsabilità del titolare della piscina, in quanto vi era la presenza di acqua sulle scale, l'antiscivolo sul piano era usurato e non vi era corrimano. Senonché il Tribunale e la Corte di Appello  hanno ritenuto non provato il nesso di causalità tra il bene in custodia e la caduta, rilevando che il testimone, indicato dalla stessa infortunata ed escusso in primo grado, non aveva saputo indicare le modalità precise della caduta (e, in particolare, se la caduta era occorsa sul secondo gradino, se questo effettivamente presentava antisdrucciolo usurato ed era privo di corrimano e fosse bagnato d'acqua) e, d'altra parte, le fotografie prodotte attestavano la presenza del corrimano a scala iniziata e l'esistenza di una copertura  della scala rendeva più difficile l'ingresso dell'acqua della pioggia.

La domanda di risarcimento è stata così definitivamente respinta perché l’infortunata non ha saputo dare la prova della dinamica del fatto così come era stata da lei descritta e che lo stato della scala fosse fonte di pericolo.

La cassazione ha ribadito che le previsioni dell’art. 2051 del codice civile “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente offensiva, posseduta dalla cosa.”.

La signora non solo non ha ottenuto il risarcimento dei danni di cui ha sofferto a seguito della caduta ma è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali a favore del proprietario della piscina che incautamente ha chiamato davanto al giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 27970/19; depositata il 30 ottobre

 

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