17/10/2019
Una lavanderia concede in appalto i lavori di facchinaggio e pulizie; l'impresa appaltatrice non provvede al pagamento dei premi assicurativi Inail. Invocando l'obbligo solidale per il versamento di questi premi, l'Inail la notifica all'impresa appaltante una cartella esattoriale per il pagamento. La corte di appello di Brescia accoglieva l'opposizione della società appaltante che è stata mandata assolt richiesta di pagamento non essendovi alcuna responsabilità solidale dell'appaltante per i premi Inail dovuti dalla società appaltatrice. La corte di appello ha ritenuto che "la solidarietà prevista dall'articolo 29 II comma del d.lgs n. 276 del 2003 si riferisca solo ai crediti contributivi e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012. " L'Inail ha fatto ricorso in cassazione. La cassazione ha accolto il ricorso facendo rilevare che "La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto utilizzato il termine «contributi previdenziali» in modo atecnico, con formula ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe sino al 2012." La causa è stato così rimessa nuovamente alla corte di appello perché provveda ad emettere una nuova pronuncia uniformandosi al seguente principio di diritto "anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto» . Sentenza della cassazione numero 25.679 pubblicata l'11 ottobre 2019.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo