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Nel conteggio del comporto non bisogna considerare le assenze per malattia professionale

Con la legge Fornero diritto alla reintegrazione e al solo risarcimento dei danni non superiore a un anno di retribuzione

L’azienda intima al lavoratore il licenziamento per avvenuto superamento del periodo di comporto. Il lavoratore impugna il licenziamento sostenendo che alcuni giorni, utilmente conteggiati dall’azienda nel periodo di comporto, in realtà non dovevano essere conteggiati perché le assenze erano imputabili a malattia professionale. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno accolto la domanda del lavoratore  e hanno annullato il licenziamento. In conseguenza dell’annullamento è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni nella misura di un anno di retribuzione anche se il licenziamento è stato intimato nel 2013 e la sentenza pronunciata nel 2017.

La Cassazione, nel confermare la sentenza, respingendo il ricordo dell’azienda, ha colto l’occasione per ribadire che “la norma, come correttamente inteso dalla Corte del merito, deve essere interpretata nel senso che il limite delle dodici mensilità, anche per l'assenza di previsione di una "forbice" tra un minimo ed un massimo, e al di là di una formulazione che, con il richiamo ad una misura che "non può essere superiore", potrebbe suggerire l'ipotesi di un potere discrezionale nella sua liquidazione del giudice di merito, opera a tutela del datore di lavoro, nel caso in cui - come nella fattispecie dedotta in giudizio - la durata del periodo intercorrente tra il licenziamento e la data dell'ordine giudiziale di reintegrazione, in relazione al quale competono al lavoratore le retribuzioni, venga ad essere superiore all'anno.

In sostanza, il fatto di non poter essere (la misura dell'indennità) superiore a dodici mensilità ha il suo, necessario e unico, termine di confronto nella (eventualmente) maggiore estensione del periodo considerato, svolgendo una funzione contenitiva di effetti economici destinati a incidere anche in misura molto rilevante sul debitore in ragione di sviluppi ed eventi allo stesso non addebitabili e comunque non rientranti nella accertata illegittimità della sua condotta. “ Cassazione Sentenza Sez. Lavoro  Num. 22929 Data pubblicazione: 13/09/2019

 Prima della riforma della legge Fornero del 2012, quel datore di lavoro sarebbe stato condannato non al pagamento di un solo anno di retribuzione ma al pagamento di tutti gli anni di sofferta disoccupazione, dalla data di estromissione dal posto di lavoro alla data della sentenza di reintegrazione. Nel nostro caso sarebbero stati quasi 4 anni di retribuzione.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966