16/09/2019
Una persona che viaggiava, quale trasportata, a bordo di un'autovettura, subiva danni a causa di un incidente stradale. Per questi danni ha promosso la causa contro il conducente dell'auto sulla quale viaggiava. In questa causa, per chiedere anche loro i danni, intervenivano il padre e il fratello nonché la seconda moglie del padre. Il padre, il fratello, e la moglie del padre, chiedevano il risarcimento dei danni patiti in ragione e in conseguenza delle gravissime lesioni cagionate al loro congiunto che aveva subito un'invalidità permanente nella misura del 48%
il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, dopo, hanno rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla seconda moglie del padre perché rilevavano la "carenza di prova di un effettivo e apprezzabile legame affettivo che potesse superare la carenza di un vincolo parentale conseguente alla circostanza che la deducente deceduta era la matrigna del macroleso".
La Corte di Cassazione, dopo aver affermato che non vi sono " preclusioni di sorta quanto al concetto di famiglia «naturale» largamente recepito dall'art. 29 della Costituzione" e che pertanto una matrigna ben può chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate dal figliastro, ha confermato le sentenze dei giudici di merito, che hanno rigettato la domanda perché "è mancata la prova della sussistenza dei fatti affermati a cominciare dall'assunzione del "ruolo di madre" allegata da parte ricorrente, che, infatti, non si riporta a specifiche istanze di prova se non all'indicazione della qualifica di «madre» riportata nella cartella clinica che , da sola, però, oggettivamente ambigua e come tale inidonea a sostanziare un omesso esame decisivo né, pertanto, il presupposto per un errore di sussunzione nella fattispecie legale".
La matrigna avrebbe ben potuto ottenere il riconoscimento di quel danno da lei richiesto, che afferma di aver subito, ma avrebbe dovuto fornire una prova idonea e rigorosa del pregiudizio assunto come subito. Non è di ostacolo giuridico la semplice circostanza che quel figlio fosse nato da un precedente matrimonio del marito. La matrigna ha un onere probatorio più rigoroso da rispettare rispetto allo stretto nucleo familiare (nonni, nipoti, genero, nuora) ma astrattamente ben poteva vantare quel diritto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 22741/19; depositata il 12 settembre.
Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.
Rovina di edificio.
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.