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Una signora cade sulle scale della piscina e chiede il risarcimento dei danni per le lesioni subite

I giudici respingono la richiesta perché la signora non è riuscita a dare la prova della responsabilità del proprietario della piscina

Una signora  cade sulle scale di accesso agli spogliatoi di una piscina; ritiene il proprietario della piscina responsabile dei danni subiti. Promuove azione giudiziaria sostenendo di essere caduta dal secondo gradino di accesso agli spogliatoi ed ha dedotto la responsabilità del titolare della piscina, in quanto vi era la presenza di acqua sulle scale, l'antiscivolo sul piano era usurato e non vi era corrimano. Senonché il Tribunale e la Corte di Appello  hanno ritenuto non provato il nesso di causalità tra il bene in custodia e la caduta, rilevando che il testimone, indicato dalla stessa infortunata ed escusso in primo grado, non aveva saputo indicare le modalità precise della caduta (e, in particolare, se la caduta era occorsa sul secondo gradino, se questo effettivamente presentava antisdrucciolo usurato ed era privo di corrimano e fosse bagnato d'acqua) e, d'altra parte, le fotografie prodotte attestavano la presenza del corrimano a scala iniziata e l'esistenza di una copertura  della scala rendeva più difficile l'ingresso dell'acqua della pioggia.

La domanda di risarcimento è stata così definitivamente respinta perché l’infortunata non ha saputo dare la prova della dinamica del fatto così come era stata da lei descritta e che lo stato della scala fosse fonte di pericolo.

La cassazione ha ribadito che le previsioni dell’art. 2051 del codice civile “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente offensiva, posseduta dalla cosa.”.

La signora non solo non ha ottenuto il risarcimento dei danni di cui ha sofferto a seguito della caduta ma è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali a favore del proprietario della piscina che incautamente ha chiamato davanto al giudice.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 27970/19; depositata il 30 ottobre

 

Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. art. 2049 cod. civ.

Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile , al danneggiato è dovuta un'indennità , la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno  prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli .Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. art.2050 cod. civ.

Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. ART. 2055 Cod. civ.

Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Art. 2053 cod. civ.