09/09/2019
Il Tribunale fallimentare respinge l’opposizione di un lavoratore che aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento vantando il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in conseguenze del licenziamento a lui intimato.Il lavoratore contro il decreto del Tribunale che ha respinto la sua domanda, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che quand’anche il licenziamento gli fosse stato intimato dopo la dichiarazione di fallimento o in conseguenza del fallimento stesso, sussiste, comunque, il suo diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in esecuzione dell’articolo 2119 ultimo comma del codice civile.
Il Tribunale fallimentare ha escluso il diritto del lavoratore a percepire all'indennità sostitutiva del preavviso sul rilievo che la dichiarazione di fallimento determina la oggettiva e totale impossibilita per gli organi della procedura di ricevere la prestazione, con facoltà per il curatore di proseguire l'esercizio dell'impresa ed anche i rapporti di lavoro oppure, come nel caso di specie, di recedere dal rapporto con i dipendenti senza alcun obbligo di preavviso e di risarcimento.
La Cassazione, invece, ha affermato che il Tribunale ha errato laddove non ha considerato il contenuto precettivo del capoverso dell'art. 2119 c.c. secondo cui il fallimento dell'imprenditore non è fatto idoneo a costituire causa di risoluzione del contratto di lavoro. Per la Cassazione ” il fallimento, non comportando la cessazione dell'impresa, non determina la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del fallito nè per impossibilità sopravvenuta nè per giusta causa; ma può soltanto costituire giustificato motivo di recesso del curatore nell'esercizio dei poteri di gestione che gli competono per legge, ai sensi degli artt. 2118 c.c. e 3, L. n. 604 del 1966”.
Conseguentemente il lavoratore licenziato dalla procedura fallimentare ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso.
La Cassazione con riferimento al caso specifico sottoposto al suo esame ha accolto la domanda del lavoratore cassando il decreto della sezione fallimentare del Tribunale, anche perché risultava documentalmente che il licenziamento era stato intimato al lavoratore in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento. Anche sotto questo aspetto quel diritto è stato erroneamente negato al lavoratore. Il Tribunale fallimentare è incorso in un doppio errore.
Cassazione Sent. n. 14503. Data pubblicazione: 28/05/2019.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966
Tentativo preventivo di conciliazione
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.
Durante la prova si può licenziare anche verbalmente
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966