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Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sindacabile la scelta sulla gestione dell’impresa

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03/01/2020

L’art. 41 della Costituzione tutela l’iniziativa economica

La Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'"American Overseas School of Rome", aveva revocato l'ordinanza di accoglimento della domanda proposta da un quadro  avente come oggetto l'annullamento del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Secondo quanto ricostruito dalla Corte di appello, il giudice dell'opposizione aveva accertato che il posto di "Director of Technology & Alumni Coordinator" era stato soppresso a seguito della riorganizzazione dell'area tecnologica e informatica dell’azienda e che il lavoratore non aveva contestato la soppressione del posto da lui ricoperto, per essere le relative funzioni state ripartite dall’azienda mediante affidamento parziale a consulenti esterni e per la restante parte ad altre figure già incardinate nella Scuola. Il lavoratore ha impugnato la sentenza avanti la Corte di Cassazione lamentando, fra l’altro, l’inadeguato accertamento della pretestuosità del motivo economico addotto dall’azienda, poiché a fronte dell'asserita esigenza di riduzione dei costi la Scuola aveva proceduto soltanto al suo licenziamento, senza fornire alcuna dimostrazione del nesso di causalità fra i presupposti del licenziamento e l'individuazione della sua persona come soggetto  destinatario del provvedimento di espulsione.

La Corte di Cassazione ha respinto questo specifico profilo dell’impugnazione proposta dal lavoratore perché ha ribadito il principio “più volte espresso secondo cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché questa scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, mediante un apprezzamento delle prove, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e completa”.

Il ricorso del lavoratore, però, è stato accolto sotto un altro e diverso profili avendo la Cassazione riscontrato la violazione dell’obbligo di repêchage.

Cassazione Sentenza. Sez. Lavoro  Num. 34133 Data pubblicazione: 19/12/2019.

Nella foto: particolare di opera di Emilio Vedova, (Venezia 1919-2006), espressionista astratto:diinamismo delle linee, senso di instabilità e gioco di luci e colori, con profondita di campi, barche, strade, paludi, ponti, pali, uomini, animali, l'universo intero: tutti creati dalla maestria del pennello.

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Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966