03/09/2019
L'Alitalia assume un lavoratore a tempo determinato per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia. Il Tribunale di Milano ha dichiarato il contratto a termine nullo perché mancava nella lettera di assunzione il nome del lavoratore sostituito e la causale della sua assenza. Il datore di lavoro, per il Tribunale, ha avuto torto perché non aveva, comunque, dato concreta dimostrazione della sussistenza delle ragioni poste a giustificazione del contratto a termine indicate nel contratto di lavoro.
La Corte di Appello ha condiviso la sentenza del Tribunale e ha confermato la sentenza.
ã��La Corte di Cassazione, nel dirimere la controversia, ha riformato la sentenza della Corte d'Appello richiamando il principio giurisprudenziale per il quale "in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità"
La Cassazione, ha riformato la sentenza di Corte di Appello perché,pur facendo menzione della giurisprudenza della Cassazione, non si è nella sostanza uniformata a questo indirizzo per quanto concerne le ricadute sull'onere probatorio da assolversi da parte dell’azienda.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 21672/19; depositata il 23 agosto.
P.s. del 29 dicembre 2019
Il contratto di lavoro a tempo determinato dall’entrata in vigore della prima legge del 2001 ha subito negli anni successivi plurimi interventi legislativi che ne hanno modificato sensibilmente la disciplina. Si tratta di una figura giuridica magmatica sottoposta a duri interventi tellurici. Leggendo le varie sentenze dei giudici riportati nel nostro sito occorre collocare nel tempo i fatti e il diritto per non essere fuorviati e cadere gravemente in errore sulla disciplina effettiva del caso concreto sotto il vostro esame.