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L'assenza di specificità del contratto a progetto deve essere eccepita tempestivamente nel ricorso avanti il tribunale

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23/04/2019

Il collaboratore ha sollevato tardivamente l'eccezione avanti la Corte suprema di Cassazione

Il Sole 24 Ore del 1996 al 2007 ha stipulato con un lavoratore una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza soluzione di continuità tra loro, aventi ad oggetto l'aggiornamento della banca dati, la relazione di sintesi contrattuali e di oggetti redazionali delle sentenze, la selezione della giurisprudenza di merito più significativa e la redazione delle massime delle decisioni; il tutto sulla base del materiale fornito dalla redazione del giornale.

Il lavoratore ha agito avanti il tribunale chiedendo che fosse riconosciuta la natura subordinata della prestazione lavorativa resa. Il tribunale e la Corte di appello hanno respinto la domanda perché "l'attività fornita dall'appellante aveva presentato tutti gli elementi caratterizzanti la collaborazione coordinata e continuativa di natura intellettuale (svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia ed in assenza di assoggettamento all'etero direzione, da parte della committente, nel fornire i contributi informativi richiesti, assenza di obbligo di esclusiva, esclusione dalla struttura organizzativa gerarchica aziendale e dal potere disciplinare dell'editore, esclusione da vincoli di orario, con previsione di un compenso correlato al risultato finale)".

Il collaboratore ha fatto ricorso in Cassazione ma la sua impugnazione è stata respinta per vizi di forma. La Cassazione innanzitutto ha rilevato che il collaboratore ha eccepito l’inesistenza ovvero la carenza di specificità del progetto solo nel suo ricorso avanti la Corte suprema. Questa eccezione è stata proposta tardivamente perché doveva essere sollevata, fin dall'inizio, nella causa avanti il tribunale. I motivi del ricorso in cassazione, inoltre, sono stati ritenuti generici e come tali inammissibili. Il collaboratore ha mancato di illustrare con compiutezza i motivi della sua impugnazione. Questa incompiutezza ha comportato la nullità del ricorso proposto.

La Cassazione ha confermato così in modo integrale la pronuncia dei giudici di merito.

Ordinanza Corte di Cassazione n. 11.125 del 19 aprile 2019.

 

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