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LA LEGGE CANCELLA DEFINITIVAMENTE I CONTRATTI A PROGETTO

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20/12/2015

 

Il contratto a progetto con il decreto attuativo, il terzo del jobs act, cessa di esistere anche per quelle forme residuali che la legge Fornero del 2012 aveva continuato a mantenere. La legge  n.92 del 2012 prevede che i contratti a progetto non possono avere ad oggetto l’attività esercitata dal committente, dovendo essere un’attività estranea all’oggetto sociale dell’impresa.  Il nuovo decreto attuativo  del jobs act del febbraio 2015  adesso chiude definitivamente ogni porta affermando che sono riconducibili al rapporto di lavoro subordinato anche i “rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”  Con questa norma ogni prestazione coordinata e continuativa, anche se contenente un progetto,  in presenza di organizzazione da parte del committente, è riconducibile alla figura del rapporto di lavoro subordinato. Le eccezioni a questa previsione sono le prestazioni coordinate e continuative rese da soggetti iscritti ad albi professionali (avvocati, ingegneri, medici, architetti, commercialisti, etc), le prestazioni rese dai componenti dei consigli di amministrazione, le prestazioni rese dai componenti di commissioni e collegi, le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Al momento è ben difficile immaginare quali posano essere le prestazioni sottratti alla vis actrattiva del rapporto di lavoro subordinato individuabili dalla contrazione collettiva, che è ancora tutta da costruire dalle parti collettive.

Con norma transitoria, è stato previsto nel nuovo decreto attuativo del jobs act, che i datori di lavoro,  che procedano entro il 2015 alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, hanno il beneficio  dell ‘estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso.

Questa previsione è subordinata alla prescrizione che datore di lavoro e collaboratore sottoscrivano tra loro un verbale di conciliazione in sede protetta non più impugnabile. Il verbale deve essere così sottoscritto avanti la direzione territoriale del lavoro, l'autorità giudiziaria, in sede sindacale oppure in sede arbitrale.

Le nuove norme sono nel Decreto legislativo riordino contratti e mansioni  n. 81 del 2015.

La norma di nostro specifico interesse è stata così formulata nel testo definitivo del decreto legislativo:

"Collaborazioni organizzate dal committente Art. 2 1.

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attivita' prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa' e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo' farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1."

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