11/04/2019
L’azienda intima il licenziamento nell’ambito di una procedura di riduzione del personale ai sensi della legge sul licenziamento collettivo del 1991. La corte di appello, riformando la sentenza del tribunale, ha condannato il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria in misura pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori. La corte di appello ha accolto la domanda del lavoratore perché ha ritenuto non assolto l'obbligo della società, ai sensi dell'art. 9 comma 4, di puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta; la comunicazione finale, anche integrata dai documenti ad essa allegati, risultava inidonea, in relazione al profilo del lavoratore licenziato, di impiegato tecnico, a dare conto degli specifici elementi che avevano, in concreto, orientato la scelta, cosi che risultava impedita la possibilità di controllo della correttezza procedimentale cui la comunicazione stessa era finalizzata.
La Cassazione ha confermato la correttezza della sentenza perché “la comunicazione ex art. 4 comma 9 della legge nr. 223 del 1991, anche in presenza di criteri stabiliti in sede di accordo sindacale, non può limitarsi ad una presa d'atto degli stessi ma deve indicare il modo in cui quei criteri sono stati applicati cosi da soddisfare un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione e sulla base di quali criteri di scelta (siano essi legali o convenzionali) lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il recesso datoriale. “
Questa verifica resta un momento centrale della procedura.
La norma per la Cassazione è “finalizzata alla tutela non solo di interessi delle organizzazioni sindacali, ma anche dell'interesse pubblico, correlato alla occupazione in generale ed ai costi della mobilità, e dell'interesse dei lavoratori alla conservazione del posto di lavoro ( così Cass., sez. un. nr. 302 del 2000 : la procedura ex legge nr. 223 del 1991 è posta a «tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto [...] dei singoli lavoratori coinvolti»); tra le posizioni soggettive in conflitto primeggia, evidentemente, il diritto soggettivo al posto di lavoro dei dipendenti indicati come eccedentari, il cui sacrificio è consentito soltanto nel rispetto di tutte le componenti regolate dalla legge, vuoi sostanziali vuoi procedimentali. “
Cassazione Sentenza . Sez. Lavoro n.. 10047 Anno 2019. Data pubblicazione: 10/04/2019.
Contratto a tempo determinato disciplina vigente
La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro
La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.
Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.
Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro
L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.
Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.