22/03/2019
L’azienda ha contestato al suo dipendente di avere rivolto insulti e minacciato il superiore gerarchico alla presenza di altri colleghi a motivo di una presunta impropria distribuzione dei compiti e dei ruoli operata da detto responsabile, comportamento accompagnato da un pugno sulla scrivania e dalla rottura della maniglia di un porta, chiusa violentemente. La società aveva rappresentato che pure in precedenza il dipendente aveva tenuto un comportamento fonte di problemi interpersonali con colleghi e superiori e che un ex collega aveva instaurato un'azione risarcitoria per mobbing derivante dal suo comportamento. Il tribunale, ricostruendo il fatto così come descritto dai testimoni, ha ritenuto fondata la sanzione del licenziamento. La Corte di Appello, riesaminando le stesse testimonianze, ha ritenuto, invece, che il fatto di rilevanza disciplinare dovesse essere ridimenzionato nel suo contenuto. Per la Corte di Appello “ dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che si era trattato di un breve scambio di opinioni, anche se animato, nel cui contesto l'unica espressione ingiuriosa non era stata pienamente confermata e comunque era rimasta isolata, mentre la minaccia "ti metto le mani addosso" non era stata percepita dal destinatario come un attentato alla propria incolumità fisica; infatti, lo stesso si era difeso alzando il tono di voce ed aveva richiamato il collega ad un comportamento più civile; l'episodio era avvenuto in assenza di altri dipendenti o di terzi; quanto al distacco della maniglia (che il lavoratore aveva chiarito di avere rimesso a posto), non era stato richiesto alcun intervento manutentivo, né poteva costituire un danneggiamento implicante una compromissione dei beni aziendali; la vicenda si era dunque esaurita in una mera protesta del lavoratore, senza che lo stesso si fosse in alcun modo rifiutato di eseguire gli ordini del superiore”. Ridimenzionato il fatto disciplinare, la Corte di Appello ha rilevato che per quei fatti il contratto collettivo prevedeva solo l’adozione di una sanzione conservativa del posto di lavoro. Ne è conseguita la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni per le retribuzioni perse nel limite di 12 mesi.
La Cassazione ha confermato integralmente la sentenza della Corte di Appello condividendone il percorso giuridico avendo correttamente applicato la tutela che l'ordinamento riconosce in caso di fatto che "...rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili...".
Sent. Cassazione Sez. L Num. 7864 Anno 2019 depositata il 20 marzo.
Contratto a tempo determinato disciplina vigente
La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro
La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.
Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.
Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro
L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.
Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.