20/02/2019
La Sele Costruzioni srl, che opera nel settore dell'edilizia, ha concluso con i suoi lavoratori dipendenti dei singoli accordi in esecuzione dei quali ha concesso come aspettativa, per motivi personali e familiari, dei permessi eccedenti le 4 settimane annue previsti dal contratto collettivo del settore edile sottoscritto da Cgil Cisl Uil. Su questi giorni di aspettativa, eccedenti le 4 settimane annue previste esplicitamente dal contratto collettivo, la società datoriale non ha versato i contributi previdenziali. L’Inps, invece, ha richiesto il versamento. La corte di appello di Brescia ha accolto la domanda dell’Inps sostenendo che l'obbligo del versamento contributivo non è venuto meno perché quei giorni di aspettativa concessi oltre alla quantità prevista dal contratto collettivo sono frutto di "libera scelta delle parti" che non hanno il potere di incidere in materia di obbligazione contributiva. Se la sospensione del rapporto di lavoro deriva da una libera scelta del datore di lavoro e costituisce il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere integro l'obbligo contributivo a favore dell'Inps.
L'esclusione dell'obbligo contributivo, per le assenze dal lavoro è prevista tassativamente per legge, per decreto ministeriale e per contratto collettivo: I casi di esclusione dall'obbligo sono tutti caratterizzati dal comune denominatore che è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto di lavoro e non la semplice comune volontà del datore di lavoro e del lavoratore.
Nel caso in cui vi fosse una sospensione delle attività aziendali, per poter operare l'astensione dall'obbligo di versare i contributi occorre che questa sospensione sia "previamente comunicata agli enti previdenziali in modo da consentirne gli opportuni controlli". La sospensione dell'attività aziendale, costituisce un elemento oggettivo che la distingue dall’ipotesi di una mera sospensione consensuale del singolo rapporto di lavoro.
La Cassazione ha definitivamente sancito la condanna dell'azienda a versare i contributi richiesti dall’Inps per le ore eccedenti le 4 settimane annue di permessi non retribuiti che potevano essere concessi legittimamente nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Cassazione sezione lavoro sentenza numero 4690 depositata il 18 febbraio 2019.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo