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La cassazione semplifica il rito del processo sui licenziamenti

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02/09/2018

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 aprile – 24 agosto 2018, n. 21156

Il fatto

Con giudizio ex art. 1, comma 47 e ss, della legge nr. 92 del 2012, G.S. impugnava il licenziamento intimatole da Poste Italiane SpA il 6.12.2013, assumendo la nullità dello stesso (in quanto determinato da motivo ritorsivo) o, in subordine, la sua illegittimità.
Si costituiva Poste Italiane Spa, per resistere alla domanda.
Con ordinanza ai sensi del comma 49 dell’art. 1 della legge nr. 92 del 2012, il Tribunale accertava la illegittimità del recesso per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage e condannava la società al pagamento dell’indennità supplementare, in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto dalla lavoratrice.
Contro la predetta ordinanza, proponeva opposizione G.S. , ai sensi del successivo comma 51 del medesimo art. 1, reiterando la domanda di accertamento della nullità del recesso.
Poste Italiane S.p.A. si costituiva, ai sensi del comma 53 dell’art. 1 legge nr. 92 del 2012, con memoria difensiva e concludeva per la riforma dell’ordinanza e l’accertamento di legittimità del licenziamento.
Con sentenza, ai sensi del comma 57 dell’art. 1 legge nr. 92 del 2012, il Tribunale rigettava il ricorso in opposizione della lavoratrice e dichiarava inammissibile "la domanda di riforma della ordinanza avanzata da Poste Italiane spa".
La Corte di Appello di Roma, gravata di reclamo proposto da Poste Italiane spa, ai sensi del comma 58 dell’art. 1 legge nr. 92 del 2012, con la motivazione in sintesi riportata nello storico di lite, accoglieva il reclamo e rigettava integralmente la domanda della lavoratrice.

Ha fatto ricorso in Cassazione la lavoratrice lamentando la erroneità della decisione della corte di appello. La Cassazione ha rigettato il ricorso affermando il seguente principio

…”qualora all’esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all’altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione.”

La decisione della cassazione è condivisibile sia perché è rispettosa del testo legislativo e sia perché la soluzione adottata risponde ai principi di economia processuale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 aprile – 24 agosto 2018, n. 21156

 

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