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L'appaltante non ha l'obbligo di pagare al lavoratore utilizzato nell'appalto il mancato godimento delle ferie

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21/06/2018

Sussiste solo l'obbligo della retribuzione

Una società di trasporti concede in appalto i suoi servizi di pulizia. Il lavoratore utilizzato nell'esecuzione dei lavori di pulizia ha agito nei confronti dell'impresa appaltatrice e nei confronti dell'impresa appaltante chiedendo il pagamento di differenze retributive che assume essere dovute a titolo di 13ª e 14ª mensilità, ferie non godute, buoni pasto, riduzione orario di lavoro e trattamento di fine rapporto. Il tribunale e la corte di appello accolgono la sua domanda e condannano in solido tra loro sia l'impresa appaltante che l'impresa appaltatrice. Ricorre in cassazione l’impresa appaltante lamentando la erroneità giuridica della sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha riconosciuto il suo obbligo solidale a corrispondere a quel lavoratore anche l'indennità sostitutiva delle ferie non godute. La corte di cassazione ha accolto il ricorso della  società appaltante perché, a suo dire, il danno derivante dal mancato godimento dei giorni di ferie ha carattere risarcitorio in quanto è destinato a compensare la perdita del riposo che consentiva al lavoratore il recupero delle sue energie psicofisiche e la possibilità di meglio dedicarsi alle sue relazioni familiari e sociali. Indubbiamente l'indennità sostitutiva delle ferie non goduta, per la Cassazione, ha anche carattere retributivo per la sua stretta connessione al contratto di lavoro e al trattamento economico dell’attività lavorativa. Ma l'articolo 29 comma 2 del decreto legislativo numero 276/2003 con l'utilizzo della locuzione normativa "trattamenti retributivi" deve essere interpretata in senso stretto e rigoroso; con questa interpretazione si deve escludere che l'indennità sostitutiva delle ferie abbia natura retributiva e conseguentemente si deve escludere che l’impresa appaltante sia destinataria dell'obbligo solidale per il pagamento di quanto dovuto al  lavoratore che non ha regolarmente goduto delle ferie.

La stessa sezione della corte di cassazione, però, ha riconosciuto la natura retributiva dell'istituto della riduzione dell'orario di lavoro per essere intimamente intrinseco alla prestazione lavorativa. Con il pagamento delle ore conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro( rol) non si è chiesto  il risarcimento dei danni ma si è chiesto il pagamento delle ore di riduzione dell'orario di lavoro che costituisce trattamento retributivo in senso stretto e pieno.

Cassazione n. 10.354/2016