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Se il datore di lavoro perde la fiducia per fatti gravi, il licenziamento è legittimo

tag  News  direttore  filiale  licenziamento  giusta causa 

24/05/2018

Cassazione Lavoro, ordinanza n. 12431/18; depositata il 21 maggio

Un direttore di filiale del Banco BPM S.p.A in qualità di responsabile di filiale, negozia degli assegni non trasferibili a favore di soggetti diversi dal beneficiario e concede fidi ed aperture di credito a soggetti economicamente inaffidabili: la banca gli contesta questo comportamento che viola i suoi doveri contrattuali e le disposizioni di legge e all'esito della procedura di intima il licenziamento per giusta causa. Il tribunale e la corte d'appello dichiarano legittimo il licenziamento. La cassazione conferma la decisione dei giudici perché ""In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro" (così Cass. n. 17514/2010); nel caso, il giudice di appello si è linearmente attenuto a tali criteri nel pervenire ad un giudizio di proporzionalità della sanzione, avuto riguardo, da un lato, al riconosciuto intento fraudolento delle (sopra sinteticamente illustrate) operazioni, produttive di danno per la banca, e, dall’altro, alla qualità di responsabile di filiale del lavoratore, che, secondo l’organigramma aziendale, assumeva la funzione di primo garante della correttezza delle operazioni compiute." Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 12431/18; depositata il 21 maggio