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La mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro, non giustifica il licenziamento della guardia giurata

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20/05/2018

Cassazione sentenza n. 12094 resa pubblica il 17 maggio 2018.

La folgorpol srl ha licenziato una guardia giurata; a fondamento del licenziamento vi è stata anche la contestazione di addebito che il lavoratore non avesse eseguito entro il prescritto semestre le esercitazioni di tiro. Il tribunale ha reintegrato la guardia nel suo posto di lavoro ed ha rilevato che quanto alla contestazione relativa alla mancata effettuazione delle esercitazioni di tiro, che ben avrebbe potuto (e dovuto) l'azienda, consapevole del fatto che l'ultima esercitazione del Lavoratore risaliva al 2010, sollecitare o ricordare il tiro semestrale e non piuttosto comunque utilizzare il dipendente nel servizio esponendosi pure ai controlli degli organi di Polizia; la mancanza non era di gravità tale da giustificare il licenziamento. La cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda  e esaminando la motivazione della corte di appello ha affermato che “ la Corte territoriale, al di là dell'interpretazione dell'indicato Regolamento e dell'individuazione del termine da cui far decorrere il computo del semestre per le esercitazioni da compiersi, ha incentrato la propria valutazione sulla circostanza che la societa' (unica custode del libretto di tiro) fosse ben consapevole del fatto che l'ultima esercitazione risaliva al 10/10/2010 e cio' nonostante avesse utilizzato il lavoratore  nel servizio, esponendosi a rilievi e contestazioni degli organi di Polizia deputati ai controlli, ed e', per tale via, giunta alla conclusione che anche tale addebito fosse significativo di una mala fede contrattuale, come un pretesto per liberarsi di un dipendente 'scomodo'”.  La guardia giurata è rimasta definitivamente reintegrata nel posto di lavoro e il ricorso dell’azienda è stato duramente respinto. Cassazione n. 12094 resa pubblica il 17 maggio 2018.