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La cassazione esclude lo scarso rendimento se vi sono i certificati medici a giustificare le assenze dal lavoro

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25/05/2018

Cassazione sentenza n. 10.963 del 18 maggio 2018.

L'azienda intima ad un lavoratore il licenziamento per scarso rendimento per una pluralità di assenze giustificate da una varietà di certificati di malattia ma che, per il loro numero e la loro collocazione temporale rendevano inadeguata la prestazione del dipendente, con riferimento alle esigenze organizzative e produttive aziendali.

Il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto che il licenziamento per scarso rendimento si configura come un licenziamento causato da inadempimento contrattuale del lavoratore che, però, nel caso di specie si è assentato dal lavoro in modo giustificato avendo presentato regolarmente i certificati medici.

La corte di cassazione, intervenendo nella controversia, ha confermato la sentenza e ha ribadito i seguenti principi:

-il licenziamento per scarso rendimento è un licenziamento per motivi disciplinari poiché è legato ad una inadempienza del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile; lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore;

-se lo scarso rendimento è dovuto all'elevato numero di assenze per malattia ma non tale da esaurire il periodo di comporto, il datore di lavoro non può intimare il licenziamento;

-Il lavoratore con il suo contratto non si obbliga ad un risultato ma alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative. Il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento contrattuale da giustificare il licenziamento.

-Se il lavoratore non esegue la prestazione con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate, con lo scostamento da detti parametri può costituire segno o indice di una non esatta esecuzione della prestazione lavorativa, rilevante ai fini disciplinari.

Cassazione n. 10.963 del 18 maggio 2018.