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La bacheca di Facebook non deve essere utilizzata per diffamare l'azienda.

tag  News  bacheca  facebook  disprezzo  azienda  licenziamento 

05/05/2018

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 10280 depositata il 27 aprile 2018

English version

 La s.r.l. Elettronica Cortesi ha contestato a una lavoratrice di aver pubblicato sulla propria bacheca virtuale di facebook dei giudizi in cui si esprimeva disprezzo per l’azienda ("mi sono rotta i coglioni di questo posto di merda e per la proprietà") con irrilevanza della specificazione del nominativo del rappresentante della stessa, essendo facilmente identificabile il destinatario. A seguito della contestazione di addebito, ritenendo che la lavoratrice avesse posto in essere un comportamento diffamatorio che costituiva una grave negazione dell'elemento fiduciario che costituisce presupposto essenziale del rapporto di lavoro, le ha intimato il licenziamento per giusta causa. Il tribunale della corte di appello hanno ritenuto legittimo il licenziamento. La corte di cassazione, chiamata a dirimere in modo definitivo la controversia ha affermato che "La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook" integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo." La circostanza che la lavoratrice fosse soggetta a situazioni lavorative stressanti, peraltro non provata in causa, è del tutto irrilevante. Il licenziamento è stato ritenuto definitivamente legittimo. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 10280/18; depositata il 27 aprile 2018.

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