28/03/2018
La Regione Sicilia assume un giornalista professionista con la qualifica di redattore capo, addetto all’ufficio stampa della presidenza. La Regione Sicilia comunica al giornalista il licenziamento. Il giornalista reagisce impugnando il licenziamento e si rivolge al tribunale del lavoro. Il giornalista chiede la reintegrazione nel posto di lavoro con il risarcimento dei danni e il pagamento delle differenze retributive che assume essergli ancora dovute.
Il tribunale e la corte di appello respingono concordemente la sua domanda diretta ad ottenere il ripristino del rapporto di lavoro. La domanda è stata respinta perché il contratto di lavoro era da ritenersi nullo perché il giornalista era stato assunto alle dipendenze della Regione senza pubblico concorso, contravvenendo alle leggi che disciplinano la materia.
La Cassazione ha confermato la correttezza delle decisioni dei giudici di merito sull’impossibilità di poter costituire coattivamente e per mano dei giudici il rapporto di lavoro di diritto pubblico, ma ha dichiarato il diritto del giornalista ad avere il pagamento adi quanto a lui spettante e maturato durante il tempo della resa della prestazione sia pur nulla in conseguenza del difetto genetico della costituzione del suo rapporto di lavoro. In particolare è stato riconosciuto al giornalista il diritto di avere il pagamento della retribuzione maturata nell’intervallo temporale che va dalla deliberazione del suo licenziamento alla data della sua esecuzione. “La domanda volta al pagamento della retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2126 c.c. nell'arco temporale compreso tra il provvedimento espulsivo e la sua esecuzione trae fondamento dalla medesima vicenda estintiva del rapporto di lavoro, ed è intimamente ancorata agli identici fatti costitutivi di cui all'art. 1 c. 48 della L. 28 giugno 2012 n. 92. Il rapporto di lavoro subordinato sorto con un ente pubblico non economico per i fini istituzionali dello stesso, nullo perchè non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra sotto la sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo e alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui abbia avuto materiale esecuzione “.
Al giornalista non è stato riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso stante la nullità del suo rapporto di lavoro.
Cassazione sentenza n. 7586 del 27 marzo 2018.
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La professione di avvocato incide nel campo della libertà, della sicurezza, della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di diritto. Essa si esercita con autonomia e indipendenza, dignità ed onore, segretezza professionale e lealtà, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della persona nei confronti tanto dei privati quanto dei pubblici poteri, contribuendo così alla applicazione delle leggi ed alla corretta amministrazione della giustizia. In una società democratica l’Avvocatura rappresenta un baluardo normativo nella difesa dell’interesse pubblico al perseguimento della giustizia. L’avvocato, dunque, non è mero prestatore di servizi, in un’ottica di puro mercato; il suo é un impegno professionale e sociale, perché al di là del singolo caso concreto, che vede protagonisti le parti del processo, vi sono regole e principi generali che compongo l’ordinamento giuridico, sul cui rispetto è fondata la pacifica convivenza di tutti. Come scriveva l’illustre giurista, e Costituente, Piero Calamandrei: “Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l’avvocato no. (…) L’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia”. L’avvocato è strumento stesso della giustizia, nella misura in cui avvicina chi ha subito un torto al giudice, che è chiamato a fornire il giusto rimedio di legge. Avv. Paolo Gallo