15/04/2018
Una lavoratrice, laureata in biologia, è stata addetta al laboratorio analisi della società Depur Padana Acque srl. La lavoratrice ha rivendicato avanti il tribunale l'attribuzione del 5^ livello. Il datore di lavoro ha rifiutato. Il tribunale e la corte di appello hanno respinto la sua domanda assumendo che le mansioni da lei svolte non giustificavano l'attribuzione di quel livello superiore rispetto al livello attribuito. La querelle è finita avanti la cassazione che, invece, ha dato ragione alla lavoratrice riconoscendole il superiore inquadramento per il solo possesso della laurea in biologia, perché così prevedeva il contratto collettivo.
La motivazione della Cassazione è stata così motivata: "Osserva la Corte che l'art. 11 lett. C) Mobilità Professionale, capo IV " Inserimento in Azienda e Mobilità", lett. a), del CCNL Metalmeccanici Piccola Industria, riportato in ricorso e prodotto integralmente in atti, stabilisce: " I lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento in azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti (al)la laurea conseguita".
La norma collega il diritto all'inquadramento nella 5a categoria a due soli presupposti:
- il titolo di laurea, ¨l'inerenza dell'attività al titolo di studio posseduto.
L'espressione "attività inerenti (al) la laurea" possiede il solo significato reso palese dalle parole utilizzate, nel senso del puro e semplice riferimento al collegamento che la prestazione lavorativa deve avere con le materie di insegnamento proprie del corso di laurea intrapreso e del titolo di studio universitario conseguito dal lavoratore.
Tale previsione si giustifica in ragione della dichiarata volontà di realizzare " un sistema (...) basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori ( art. 11 cit. )"; in questo senso, la maggiore e specifica preparazione dei lavoratori laureati in discipline attinenti alle attività aziendali e la ragionevole previsione di un più agevole inserimento professionale sono valorizzati, dalle parti collettive, con il riconoscimento di un inquadramento iniziale ( la 5a categoria, per l'appunto) eventualmente "superiore" rispetto al contenuto concreto dei compiti disimpegnati.
Ne consegue l'erroneità del controllo operato dalla corte distrettuale che, ai fini del giudizio di "inerenza", ha richiesto l'accertamento di una particolare complessità delle mansioni e di una responsabilità diretta, elementi, invece, estranei al contenuto della norma collettiva.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione".
Cassazione sez. lavoro n. 8952 pubblicata l'11 aprile 2018.
La foto: opera di František Kupka (1871 –1957) pittore ceco, uno dei maggiori esponenti della pittura astratta e dell'orfismo.
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