13/12/2017
Un lavoratore è stato licenziato con lettera del 7 luglio, per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che il periodo di comporto non era maturato perché i suoi giorni di assenza per malattia non avevano superato il limite temporale previsto dal contratto collettivo. Il licenziamento è stato dichiarato legittimo dal tribunale e dalla corte d'appello ma con efficacia dal 27 luglio successivo perché, secondoquei giudici, il licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto non è nullo e neppure ingiustificato ma temporaneamente inefficace sino al venir meno della situazione ostativa.
Il problema giuridico che si è posto dinanzi alla Cassazione è quello di valutare se il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato prima che maturi definitivamente il termine debba essere considerato nullo o semplicemente inefficace. Nel caso in cui fosse nullo il lavoratore avrebbe diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dei danni; nel caso in cui, invece, fosse ritenuto semplicemente inefficace, quel licenziamento diventerebbe esecutivo solo al maturare dell'effettivo superamento del periodo di garanzia della conservazione del posto di lavoro. In quest'ultimo caso il lavoratore avrebbe diritto solo ad avere il trattamento economico medio tempore.
La cassazione ha avuto diversi orientamenti propendendo per l'una o per l'altra tesi, secondo la composizione del collegio chiamato ad esaminare la questione. Adesso, prendendo atto degli opposti indirizzi che si sono formati, sono state coinvolte le Sezioni Unite perché si pronuncino e risolvano il contrasto. Ordinanza 13 luglio 2017.
Dimissioni e maternità
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Le dimissioni con data certa
Dimissioni e abuso del foglio firmato in bianco
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.