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Si può essere testimoni per un collega sugli stessi fatti che hanno causato il proprio licenziamento

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24/11/2017

Inizio Evento 26/11/2017

Lo dice la Corte di Appello di Milano

La Corte di Appello di Milano ha affermato la piena capacità ad essere sentito come testimone di un lavoratore chiamato a deporre sui medesimi fatti che hanno comportato il suo licenziamento disciplinare. Per la Corte non si può testimoniare  solo se esiste  un interesse che legittimi l’intervento del testimone  nella causa dove dovrebbe rendere le sue dichiarazioni. Quel lavoratore non aveva alcun interesse qualificato nella controversia giudiziaria del suo collega contro il comune datore di lavoro. Riportiamo la parte della sentenza della Corte di appello di Milano che ha statuito sul punto.

“In ogni caso la consolidata giurisprudenza di legittimità esclude l’incapacità di testimoniare del lavoratore che abbia promosso o possa promuovere azioni autonome ed analoghe contro lo stesso datore di lavoro (C 07/4500, 87/387; nel medesimo senso, v. Corte Cost. 80/64, F. it. 80, I, 1246, la quale, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell’art. 421, ult. c. c.p.c., afferma che la riunione di controversie connesse, in materia di lavoro, disposta solo per l’identità delle questioni da decidere, non priva le persone che siano parti in alcune di esse della capacità di testimoniare nelle altre cause; conf. C 06/10198, cit., 06/11034, 06/9888, cit., 99/2618, 98/11753, e C 93/7800, Giust. civ. 93, I, 2930, per il lavoratore sentito come teste che sia stato parte in una causa connessa, instaurata contro il comune datore di lavoro e poi conciliata; conf. C 07/20731 con riferimento al collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per un fatto addebitato ad entrambi in concorso, sul rilievo che non è soggetto abilitato ad intervenire in causa).”  Sentenza corte di appello di Milano  n. 885/2016 pubbl. il 22/06/2016 Giudice relatore Dott. Trogni