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Installare impianti audiovisivi senza autorizzazione costituisce reato, anche con l'accordo dei lavoratori.

tag  News  Cassazione  22.148  2017  impianto  video  illecito penale 

21/06/2017

Cassazione sentenza n. 22.148/2017

 English version   L'amministratore unico di una società fa  installare all'interno di un negozio di scarpe un impianto di video ripresa composto da 2 telecamere, collegate ad un dispositivo wi fi, rete adsl e monitor in grado di trasmettere le immagini di ripresa, senza  preventivo accordo stipulato con le rappresentanze sindacali e senza l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, a tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

La corte di cassazione penale ha affermato che gli impianti audiovisivi, anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti possono essere installati solo se vi è un preventivo accordo con le rappresentanze sindacali. A nulla rileva che i lavoratori interessati abbiano espresso il loro consenso personale all'istallazione di questi impianti. I lavoratori interessati non sono i  soggetti legittimati a consentire l'istallazione di questi impianti. I soggetti legittimati e le procedure previste dalla legge sono inderogabili. Se non vi è l'accordo con le organizzazioni sindacali, deve esserci l'autorizzazione sostitutiva della direzione territoriale del lavoro. Queste forme non possono essere sostituite dal consenso dei lavoratori interessati. La tutela apprestata dall'ordinamento giuridico è dettata dall'esigenza di salvaguardia gli interessi collettivi. Gli interessi collettivi, per espressa disposizione di legge, sono tutelati dalle rappresentanze sindacali.

La corte di cassazione con la sentenza in commento ha colto l'occasione anche per ribadire che la normativa sopravvenuta, rappresentata dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel jobs act) non ha fatto venire meno l' illecito penale previsto dall'articolo 4 e 38 della legge 20 maggio 1970 numero 300 e dall'articolo 114 e  171 del decreto legislativo numero 196 del 2003. Il datore di lavoro che installa abusivamente impianti audiovisivi senza accordo sindacale o senza autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, continua a rendersi responsabile di una violazione penale anche con le nuove normative introdotte dal Jobs act.

Corte Suprema di Cassazione sentenza numero 22.148/2017.

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