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Reazione datoriale troppo lenta: illegittimo il licenziamento, ma niente reintegra per il lavoratore.

tag  News  licenziamento  lasso  tempo  contestazione  17371  2016 

13/09/2016

La controversia trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato ad un lavoratore assunto in un istituto di credito, il quale, grazie ad una segnalazione anonima, aveva avuto conoscenza del comportamento negligente e contrario ai propri obblighi contrattuali tenuto dal lavoratore, astenutosi per oltre due mesi dalle attività affidategli e dall’utilizzo della postazione informatica a sua disposizione. La Banca, tuttavia, non ha prontamente mosso la contestazione nei confronti del lavoratore e la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha considerato ingiustificato, in relazione alla semplicità dell’indagine da effettuarsi, il rilevante lasso di tempo intercorso tra la segnalazione della condotta e l’invio della contestazione. La Banca, pertanto, è stata condannata alla corresponsione dell’indennità risarcitoria pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a causa dell’illegittimità del licenziamento

Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso dal lavoratore, che ha chiesto la reintegra, contro la quale resisteva la Banca con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso in via incidentale. La Suprema Corte, nel decidere la questione, ha rilevato come rivesta il carattere di un insindacabile giudizio di fatto quello compiuto dalla Corte territoriale, che “non nega l'ammissibilità di un preventivo accertamento che corrobori l'ipotesi accusatoria e la correlata necessità in tal caso di una valutazione in termini relativi della ricorrenza del requisito in questione, ma si limita a ritenere, tra l'altro con puntuale riferimento all'oggetto dell'indagine, la durata di un simile accertamento eccedente i limiti della ragionevolezza, il che certo non si traduce, come deduce la Banca ricorrente incidentale nel terzo motivo, in un sindacato di merito sulle scelte organizzative del titolare dell'impresa, precluso al giudice ex art. 41 Cost., tanto più che difetta da parte della Banca, del che si duole più volte la stessa Corte territoriale, la prova dell'imprescindibilità del decorso di quel tempo ai fini dell'esaurimento delle procedure per l'adozione del provvedimento in essere presso la Banca.

Per quanto concerne, invece, la doglianza mossa dal lavoratore, che ha richiesto l’applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella risarcitoria, la Cassazione ha rilevato che “al dilatarsi dei tempi di formalizzazione della contestazione e di adozione del provvedimento espulsivo fa riscontro, viceversa, il tempestivo avvio del procedimento disciplinare nella sua fase prodromica di accertamento della condotta, cui la Banca datrice ha dato corso in serrata successione temporale rispetto al ricevimento della segnalazione anonima. Il che risulta espressivo di una effettiva volontà della Banca datrice di reazione alla condotta inadempiente del lavoratore che poi accompagna l'intero, per quanto rallentato, svolgersi del procedimento disciplinare fino all'adozione del provvedimento espulsivo, escludendone l'insorgere nel frattempo di un proposito dismissivo e, ciò che più conta, un uso strumentale del potere”.

La Cassazione, pertanto, ha confermato quanto già deciso in sede di appello, confermando l’illegittimità del licenziamento e l’applicazione della sola tutela risarcitoria.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17371/16; depositata il 26 agosto).

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