10/07/2016
Un lavoratore si assente in modo ingiustificato per tre giorni, senza comunicare nulla all’azienda che lo licenzia per giusta causa.
Tribunale e Corte di Appello dichiarano la illegittimità del licenziamento perché il contratto collettivo dei grafici, applicato al rapporto di lavoro, prevede come giusta causa di licenziamento solo l’assenza che si è protratta per almeno 5 gioni.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda ed ha confermato la sentenza affermando che “ In adesione al consolidato principio secondo cui, in materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento dei lavoratore, invocato dai datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte dei giudice, salvo il caso - certamente non ricorrente nella specie - che non si accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (tra le altre: Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 9223 dei 2015; Cass. n. 13353 del 2011; Cass. n. 19053 del 2005; Cass. n. 4932 del 2003).”
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 13787/16; depositata il 6 luglio)
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