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Semplice omissione e non evasione contributiva, giusto l’annullamento della cartella esattoriale.

Si ha l'omissione se vi sono le regolari denunce e le registrazioni nei libri contabili aziendali

Evasione sì, evasione no. Quando si ha l’evasione e quando ricorre la semplice omissione contributiva? Interviene la Corte di Cassazione: dà torto all’Inps e ragione all’impresa.

Il fatto:

Con sentenza del 23 settembre 2009, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di parziale accoglimento resa dal Tribunale di Agrigento, rigettava l'opposizione proposta da una azienda avverso la cartella esattoriale a titolo di contributi omessi e somme aggiuntive per il periodo novembre 1994/ottobre 1999 e, fermo l'annullamento della cartella di pagamento, condannava la Società, al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di Euro 156.706,08 oltre le sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000.

La questione è finita avanti la Corte di Cassazione che ha pronunciato laseguente massima:

“…l'ipotesi dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata al caso del solo mancato pagamento da parte del datore di lavoro in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento di compiti d'istituto dell'ente previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione, deve rilevarsi come nella fattispecie, non ricorre l'ipotesi dell'omissione o della non conformità al vero di registrazioni obbligatorie, essendosi, al, contrario, verificato che il datore di lavoro, ritenuto conforme alle previsioni collettive, l'inquadramento attribuito ai lavoratori interessati, abbia su questa base effettuato le dovute registrazioni e provveduto a versare i contributi, configurandosi così, nella sopravvenuta evenienza dell'accertamento effettuato in via amministrativa della ricorrenza di un obbligo di ulteriore contribuzione, una mera omissione contributiva soggetta, nel vigore della l. n. 662/1996, al regime sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 217, lett. a) della predetta legge (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 1476/2015). Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 ottobre – 2 dicembre 2015, n. 24536

Nella foto. opera di Bruno Zoni. La fabbrica. 1952. Olio su tela.

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